Art. 19
                    (Decadenza dalla concessione)

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi:

a) impiego  dell'alloggio  per  fini  non conformi alla sua specifica
   funzione;
b) cessione in uso a terzi dell'alloggio;
c) inosservanza  grave  e  continuata delle condizioni per l'uso e la
   manutenzione;
d) mancato  pagamento di rette ed oneri diversi entro sessanta giorni
   dalla scadenza dei termini;
e) sopravvenuto accertamento della mancanza del titolo al momento del
   rilascio della concessione dell'alloggio;
f) mancata  occupazione  stabile  con  il  proprio  nucleo familiare,
   dichiarato  nella originaria domanda, entro sei mesi dalla data di
   consegna dell'alloggio.

   2.  Il comando competente, in caso di decadenza dalla concessione,
notifica il provvedimento al concessionario con atto formale, redatto
secondo  il  modello riportato nell'allegato L , nel quale la data di
rilascio  dell'alloggio  e'  fissata  non  oltre il trentesimo giorno
successivo a quello della notifica del provvedimento stesso.