Art. 2
                         (Principi generali)

   1.  In  applicazione  della  legge  18 febbraio 1997, n. 25, e del
relativo   regolamento  emanato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  25  ottobre  1999,  n.  556, nonche' dell'articolo 20 del
decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, lo Stato Maggiore della
difesa,  definisce  i  criteri  generali  per la determinazione degli
incarichi  che  consentono  l'assegnazione degli alloggi di servizio.
Gli  Stati  Maggiori  di Forza armata ed il Segretario generale della
difesa,   determinano  gli  elenchi  degli  incarichi  concernenti  i
destinatari  degli  alloggi  di  servizio,  con  le  modalita' di cui
all'articolo 31.
   2.  I comandi militari, ovvero gli organismi designati dagli Stati
Maggiori  di singola Forza armata, competenti per il censimento e per
la  gestione  degli  alloggi di servizio, disciplinati dalla legge 18
agosto 1978, n. 497, comunicano la costituzione, ovvero la variazione
degli  alloggi  alla Direzione generale dei lavori e del demanio, che
provvede a formalizzare l'atto di costituzione.
   3.  La  comunicazione,  di  cui  al  comma  2,  specifica per ogni
immobile  la  classifica,  il  codice,  la localita', l'indirizzo, la
superficie  abitabile e convenzionale, la categoria catastale, l'anno
di  costruzione.  La  comunicazione e' corredata dalla certificazione
dell'avvenuto  accatastamento. La Direzione generale dei lavori e del
demanio  invia  i relativi elenchi al Ministero dell'economia e delle
finanze.
   4.   Gli   alloggi   di   servizio  sono  oggetto  di  concessione
amministrativa e sono classificati nelle seguenti categorie:

a) alloggi  di  servizio  gratuiti per consegnatari e custodi (ASGC):
   per  il personale militare e civile al quale sia affidata, in modo
   continuativo, la custodia dell'edificio o dell'impianto in cui sia
   compreso  l'alloggio;  per il personale militare e civile al quale
   siano affidate, in modo continuativo, mansioni di consegnatario di
   deposito o magazzino isolato e che alloggi sul posto. Rientrano in
   tale  categoria anche gli alloggi che, per motivi di funzionalita'
   e  di  sicurezza,  siano ubicati all'esterno degli edifici e degli
   impianti;
b) alloggi di servizio connessi con l'incarico, con annessi locali di
   rappresentanza  (ASIR): per i titolari di incarichi che comportino
   obblighi di rappresentanza inerenti alle proprie funzioni;
c) alloggi   di  servizio  connessi  con  l'incarico  (ASI):  per  il
   personale   al  quale  siano  affidati  incarichi  che  richiedano
   l'obbligo  di  abitare  presso  la  localita'  di  servizio per il
   soddisfacimento  delle  esigenze  di funzionalita' e sicurezza del
   servizio medesimo;
d) alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei
   militari  (AST):  a  rotazione,  per  il  personale  con carico di
   famiglia   che   presti   servizio   nel   presidio  ovvero  nella
   circoscrizione   alloggiativa  o  nell'ambito  dell'organizzazione
   periferica  territoriale,  determinata  con  direttiva degli Stati
   Maggiori, in cui sia ubicato l'alloggio;
e) alloggi  di  servizio  per  le  esigenze  logistiche del personale
   militare in transito e dei familiari di passaggio (APP);
f) alloggi  di  servizio  per  le  esigenze  logistiche del personale
   militare imbarcato e dei familiari di passaggio (SLI);
g) alloggi  collettivi  di servizio, nell'ambito delle infrastrutture
   militari,  per  ufficiali,  sottufficiali  e volontari in servizio
   permanente  destinati nella sede (ASC): per il personale militare,
   celibe  o  coniugato  senza  famiglia  al  seguito, nei quali ogni
   interessato possa disporre di una sola camera, con o senza bagno.

   5.  Ai  fini  del presente regolamento, per presidio si intende la
circoscrizione   o   le  circoscrizioni  alloggiative  corrispondenti
all'organizzazione  territoriale  delle  Forze armate, determinate in
relazione a situazioni locali e contingenti, con autorizzazione dello
Stato Maggiore di Forza armata.
 
          Note all'art. 2:
              -  La  legge  18 febbraio  1997,  n.  25, e il relativo
          regolamento   emanato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  25 ottobre  1999, n. 556, nonche' l'art. 20 del
          decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n. 300, sono citati
          nelle note alle premesse.
              -   La   legge  18 agosto  1978,  n.  497,  concernente
          autorizzazione  di  spesa  per la costruzione di alloggi di
          servizio  per  il  personale  militare  e  disciplina delle
          relative concessioni, e' citata nelle note alle premesse.