Art. 2 (Principi generali) 1. In applicazione della legge 18 febbraio 1997, n. 25, e del relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, nonche' dell'articolo 20 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, lo Stato Maggiore della difesa, definisce i criteri generali per la determinazione degli incarichi che consentono l'assegnazione degli alloggi di servizio. Gli Stati Maggiori di Forza armata ed il Segretario generale della difesa, determinano gli elenchi degli incarichi concernenti i destinatari degli alloggi di servizio, con le modalita' di cui all'articolo 31. 2. I comandi militari, ovvero gli organismi designati dagli Stati Maggiori di singola Forza armata, competenti per il censimento e per la gestione degli alloggi di servizio, disciplinati dalla legge 18 agosto 1978, n. 497, comunicano la costituzione, ovvero la variazione degli alloggi alla Direzione generale dei lavori e del demanio, che provvede a formalizzare l'atto di costituzione. 3. La comunicazione, di cui al comma 2, specifica per ogni immobile la classifica, il codice, la localita', l'indirizzo, la superficie abitabile e convenzionale, la categoria catastale, l'anno di costruzione. La comunicazione e' corredata dalla certificazione dell'avvenuto accatastamento. La Direzione generale dei lavori e del demanio invia i relativi elenchi al Ministero dell'economia e delle finanze. 4. Gli alloggi di servizio sono oggetto di concessione amministrativa e sono classificati nelle seguenti categorie: a) alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi (ASGC): per il personale militare e civile al quale sia affidata, in modo continuativo, la custodia dell'edificio o dell'impianto in cui sia compreso l'alloggio; per il personale militare e civile al quale siano affidate, in modo continuativo, mansioni di consegnatario di deposito o magazzino isolato e che alloggi sul posto. Rientrano in tale categoria anche gli alloggi che, per motivi di funzionalita' e di sicurezza, siano ubicati all'esterno degli edifici e degli impianti; b) alloggi di servizio connessi con l'incarico, con annessi locali di rappresentanza (ASIR): per i titolari di incarichi che comportino obblighi di rappresentanza inerenti alle proprie funzioni; c) alloggi di servizio connessi con l'incarico (ASI): per il personale al quale siano affidati incarichi che richiedano l'obbligo di abitare presso la localita' di servizio per il soddisfacimento delle esigenze di funzionalita' e sicurezza del servizio medesimo; d) alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari (AST): a rotazione, per il personale con carico di famiglia che presti servizio nel presidio ovvero nella circoscrizione alloggiativa o nell'ambito dell'organizzazione periferica territoriale, determinata con direttiva degli Stati Maggiori, in cui sia ubicato l'alloggio; e) alloggi di servizio per le esigenze logistiche del personale militare in transito e dei familiari di passaggio (APP); f) alloggi di servizio per le esigenze logistiche del personale militare imbarcato e dei familiari di passaggio (SLI); g) alloggi collettivi di servizio, nell'ambito delle infrastrutture militari, per ufficiali, sottufficiali e volontari in servizio permanente destinati nella sede (ASC): per il personale militare, celibe o coniugato senza famiglia al seguito, nei quali ogni interessato possa disporre di una sola camera, con o senza bagno. 5. Ai fini del presente regolamento, per presidio si intende la circoscrizione o le circoscrizioni alloggiative corrispondenti all'organizzazione territoriale delle Forze armate, determinate in relazione a situazioni locali e contingenti, con autorizzazione dello Stato Maggiore di Forza armata.
Note all'art. 2: - La legge 18 febbraio 1997, n. 25, e il relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, nonche' l'art. 20 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono citati nelle note alle premesse. - La legge 18 agosto 1978, n. 497, concernente autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni, e' citata nelle note alle premesse.