Art. 20 (Revoca della concessione) 1. Per inderogabili esigenze di servizio, per motivi eccezionali o per causa di forza maggiore, previa autorizzazione dello Stato Maggiore della rispettiva Forza armata, il comando competente puo' disporre la revoca della concessione di qualsiasi tipo di alloggio. In tal caso all'utente e' assegnato, in via prioritaria, altro alloggio idoneo con spese di trasferimento a carico dell'Amministrazione della difesa. Sono altresi' a carico dell'Amministrazione della difesa le spese di trasloco qualora, a causa dell'indisponibilita' di alloggi idonei, l'utente, al quale sia stata revocata la concessione, passi nell'ambito dello stesso presidio ovvero circoscrizione alloggiativa ad unita' abitativa privata. 2. L'alloggio, nel caso di revoca della concessione, e' reso libero entro novanta giorni dalla data di notifica del provvedimento.