Art. 20
                     (Revoca della concessione)

   1. Per inderogabili esigenze di servizio, per motivi eccezionali o
per  causa  di  forza  maggiore,  previa  autorizzazione  dello Stato
Maggiore  della  rispettiva  Forza armata, il comando competente puo'
disporre  la  revoca della concessione di qualsiasi tipo di alloggio.
In  tal  caso  all'utente  e'  assegnato,  in  via prioritaria, altro
alloggio    idoneo    con    spese    di   trasferimento   a   carico
dell'Amministrazione   della   difesa.   Sono   altresi'   a   carico
dell'Amministrazione  della  difesa  le  spese di trasloco qualora, a
causa dell'indisponibilita' di alloggi idonei, l'utente, al quale sia
stata   revocata  la  concessione,  passi  nell'ambito  dello  stesso
presidio  ovvero  circoscrizione  alloggiativa  ad  unita'  abitativa
privata.
   2.  L'alloggio,  nel  caso  di  revoca  della concessione, e' reso
libero entro novanta giorni dalla data di notifica del provvedimento.