Art. 21
                             (Proroghe)

   1.   La   facolta'   dell'Amministrazione  di  concedere  proroghe
temporanee e' disciplinata dal regolamento previsto dall'articolo 43,
comma  1,  della  legge 23 dicembre 1994, n. 724, emanato con decreto
ministeriale 28 dicembre 1995, n. 586.
 
          Note all'art. 21:
              -  La legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 43, comma 1,
          recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica,
          e' citata nelle note alle premesse.
              -  Il  decreto  ministeriale  28 dicembre 1995, n. 586,
          concernente    regolamento   recante   modalita'   per   la
          concessione  di  proroghe  al  rilascio  degli  alloggi  di
          servizio  delle  Forze armate, e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 8 marzo 1996, n. 57.
              -  I  testi degli articoli 6, numeri 2 e 3, e 13, della
          legge  18 agosto  1978,  n.  497, riportata nelle premesse,
          sono i seguenti:
              «Art.  6. In relazione alle esigenze da soddisfare, gli
          alloggi  di  cui  ai  precedenti  articoli 1 e 5 sono cosi'
          classificati:
                1) omissis;
                2)  alloggi  di  servizio connessi all'incarico con o
          senza annessi locali di rappresentanza (ASIR-ASI);
                3) alloggi di servizio di temporanea sistemazione per
          le famiglie dei militari (AST);».
              «Art.  13. Il Ministro della difesa, di concerto con il
          Ministro  dei  lavori  pubblici,  sentito il Ministro delle
          finanze,  stabilisce  con  propri  decreti i criteri per la
          determinazione  dei canoni di concessione, sulla base delle
          disposizioni  di  legge  vigenti  in materia di definizione
          dell'equo canone».