Art. 21 (Proroghe) 1. La facolta' dell'Amministrazione di concedere proroghe temporanee e' disciplinata dal regolamento previsto dall'articolo 43, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, emanato con decreto ministeriale 28 dicembre 1995, n. 586.
Note all'art. 21: - La legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 43, comma 1, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, e' citata nelle note alle premesse. - Il decreto ministeriale 28 dicembre 1995, n. 586, concernente regolamento recante modalita' per la concessione di proroghe al rilascio degli alloggi di servizio delle Forze armate, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 marzo 1996, n. 57. - I testi degli articoli 6, numeri 2 e 3, e 13, della legge 18 agosto 1978, n. 497, riportata nelle premesse, sono i seguenti: «Art. 6. In relazione alle esigenze da soddisfare, gli alloggi di cui ai precedenti articoli 1 e 5 sono cosi' classificati: 1) omissis; 2) alloggi di servizio connessi all'incarico con o senza annessi locali di rappresentanza (ASIR-ASI); 3) alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari (AST);». «Art. 13. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Ministro delle finanze, stabilisce con propri decreti i criteri per la determinazione dei canoni di concessione, sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di definizione dell'equo canone».