Art. 22
                      (Recupero degli alloggi)

   1.  Nel  caso  in  cui  l'alloggio  non  venga lasciato libero nel
termine   fissato,  il  comando  competente  per  il  rilascio  della
concessione  emette  ordinanza di recupero coattivo, con le modalita'
riportate nel modello in allegato M, da notificare all'interessato.
   2.  Il  comando  competente  fissa  la  data del recupero coattivo
dell'alloggio  tenuto  conto delle esigenze dell'Amministrazione e di
eventuali  situazioni  eccezionali rappresentate dall'utente. La data
e' comunque posteriore al novantesimo giorno dalla data di cessazione
o  revoca  della  concessione  e  al  trentesimo giorno dalla data di
decadenza della concessione.
   3.  L'esecuzione  del  recupero  coattivo  e' effettuata alla data
stabilita,  anche  in  pendenza  di  ricorso,  in  presenza di negata
sospensiva  dell'esecuzione  del  provvedimento amministrativo, da un
rappresentante  dell'Amministrazione militare, assistito da personale
dell'Arma  dei  carabinieri  e  da  un medico militare, appositamente
designati  dal  competente  comando,  che li richiede preventivamente
agli enti di appartenenza con le modalita' riportate negli allegati N
e O.
   4.  Nel  caso  in  cui  l'alloggio  sia chiuso o l'utente si renda
irreperibile  o  non  consenta  l'ingresso,  si  procede  all'accesso
forzoso   secondo   le  vigenti  disposizione  di  legge,  compilando
inventario particolareggiato di quanto rinvenuto nell'alloggio.
   5.    Per    l'imballaggio,   il   facchinaggio,   il   trasporto,
l'immagazzinamento,  l'assicurazione dei mobili e delle masserizie e'
incaricata    una    ditta.    Le    relative    spese,    anticipate
dall'Amministrazione militare, con imputazione al pertinente capitolo
dello  stato  di previsione del Ministero della difesa, sono a carico
dell'utente e, se necessario, recuperate a norma di legge.
   6.  Ferma  restando  la  cessazione  della concessione, in caso di
recupero  di alloggi, gli atti esecutivi sono differiti al momento in
cui insorga in altro personale titolo ad usufruire dell'alloggio.