Art. 23
                   (Onerosita' delle concessioni)

   1.  Gli  alloggi  disciplinati  dal  regolamento  sono  concessi a
pagamento,  fatta  eccezione  per gli alloggi ASGC per i quali nessun
corrispettivo  e'  dovuto  limitatamente  all'unita'  immobiliare che
costituisce  il  nucleo  abitativo  e  relative pertinenze. Gli oneri
della  registrazione  degli  atti  di concessione sono a carico degli
utenti secondo le vigenti disposizioni di legge.