Art. 24
                              (Canoni)

   1.  Il  canone  mensile  dovuto  dagli utenti degli alloggi di cui
all'articolo  6, numeri 2 e 3, della legge 18 agosto 1978, n. 497, e'
stabilito  secondo  le  modalita' recate dall'articolo 13 della legge
stessa,  dall'articolo  9  della  legge  24  dicembre 1993, n. 537, e
dall'articolo  43  della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive
modificazioni.
   2.  Nessun  canone  e' dovuto per i locali di rappresentanza degli
alloggi  ASIR, la cui identificazione e' determinata con atto formale
del  comando  competente  alla concessione dell'alloggio. Tali locali
rimangono  nella  disponibilita'  dell'Amministrazione  militare  cui
fanno carico tutte le relative spese.
 
          Nota all'art. 24:
              -  I testi dell'art. 9 della legge 24 dicembre 1993, n.
          537,  e  dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
          sono citati nelle note alle premesse.