Art. 24 (Canoni) 1. Il canone mensile dovuto dagli utenti degli alloggi di cui all'articolo 6, numeri 2 e 3, della legge 18 agosto 1978, n. 497, e' stabilito secondo le modalita' recate dall'articolo 13 della legge stessa, dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dall'articolo 43 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni. 2. Nessun canone e' dovuto per i locali di rappresentanza degli alloggi ASIR, la cui identificazione e' determinata con atto formale del comando competente alla concessione dell'alloggio. Tali locali rimangono nella disponibilita' dell'Amministrazione militare cui fanno carico tutte le relative spese.
Nota all'art. 24: - I testi dell'art. 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono citati nelle note alle premesse.