Art. 27 (Spese e modalita' di gestione) 1. I concessionari degli alloggi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 18 agosto 1978, n. 497, sono tenuti: a) al pagamento delle spese di gestione dei servizi comuni; b) ad effettuare i lavori di minuto mantenimento ordinario, con esclusione degli utenti degli alloggi APP, SLI e ASC; c) al rimborso delle spese per la riparazione dei danni causati per colpa, negligenza o cattivo uso dell'alloggio o del materiale ivi esistente. 2. Gli enti gestori sono direttamente responsabili delle modalita' di gestione e delle varie incombenze connesse con l'uso e con la conduzione degli alloggi di servizio. 3. Le spese e gli oneri relativi al periodo intercorrente tra la data di rilascio dell'alloggio da parte del precedente utente e quella di consegna dell'alloggio medesimo al successivo concessionario, stabilite dal competente comando, sono a carico dell'Amministrazione militare che provvede con i fondi destinati alla manutenzione straordinaria.
Nota all'art. 27: - Il testo dell'art. 15 della legge 18 agosto 1978, n. 497, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 1978, n. 245, concernente autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni) e' il seguente: «Art. l5. Oltre al canone mensile di cui al precedente art. 13, sono a carico del concessionario dell'alloggio di cui ai numeri 2) e 3) del precedente art. 6 le piccole riparazioni previste dall'art. 1609 del codice civile, il consumo di acqua, luce e riscaldamento dell'alloggio ed eventuali altri servizi necessari. Il concessionario provvede direttamente alle piccole riparazioni di cui sopra. Sono ripartite tra i concessionari, in rapporto alla consistenza millesimale dell'alloggio, le spese di gestione e di funzionamento degli ascensori e montacarichi, della pulizia delle parti in comune e della loro illuminazione».