Art. 27
                   (Spese e modalita' di gestione)

   1.  I concessionari degli alloggi, ai sensi dell'articolo 15 della
legge 18 agosto 1978, n. 497, sono tenuti:

a) al pagamento delle spese di gestione dei servizi comuni;
b) ad  effettuare  i  lavori  di  minuto  mantenimento ordinario, con
   esclusione degli utenti degli alloggi APP, SLI e ASC;
c) al  rimborso  delle spese per la riparazione dei danni causati per
   colpa,  negligenza o cattivo uso dell'alloggio o del materiale ivi
   esistente.

   2. Gli enti gestori sono direttamente responsabili delle modalita'
di  gestione  e  delle  varie  incombenze connesse con l'uso e con la
conduzione degli alloggi di servizio.
   3.  Le  spese e gli oneri relativi al periodo intercorrente tra la
data  di  rilascio  dell'alloggio  da  parte  del precedente utente e
quella    di    consegna   dell'alloggio   medesimo   al   successivo
concessionario,  stabilite  dal  competente  comando,  sono  a carico
dell'Amministrazione militare che provvede con i fondi destinati alla
manutenzione straordinaria.
 
          Nota all'art. 27:
              -  Il testo dell'art. 15 della legge 18 agosto 1978, n.
          497,  (pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  1° settembre
          1978,  n.  245,  concernente autorizzazione di spesa per la
          costruzione   di  alloggi  di  servizio  per  il  personale
          militare  e  disciplina  delle  relative concessioni) e' il
          seguente:
                «Art.   l5.   Oltre  al  canone  mensile  di  cui  al
          precedente  art.  13,  sono  a  carico  del  concessionario
          dell'alloggio  di cui ai numeri 2) e 3) del precedente art.
          6 le piccole riparazioni previste dall'art. 1609 del codice
          civile,   il   consumo   di  acqua,  luce  e  riscaldamento
          dell'alloggio  ed  eventuali  altri  servizi  necessari. Il
          concessionario    provvede    direttamente   alle   piccole
          riparazioni di cui sopra.
              Sono  ripartite  tra  i concessionari, in rapporto alla
          consistenza millesimale dell'alloggio, le spese di gestione
          e  di  funzionamento  degli ascensori e montacarichi, della
          pulizia delle parti in comune e della loro illuminazione».