Art. 29
                  (Formalita' per le comunicazioni)

   1.  Le  comunicazioni  riguardanti  gli  atti  formali dei comandi
competenti  e  quelle  inoltrate dal concessionario sono notificate a
norma  di legge. Le comunicazioni da parte dei concessionari possono,
essere presentate a mano ai competenti comandi, i quali sono tenuti a
rilasciare apposita ricevuta completa della data di ricezione.