Art. 3 (Destinazione degli alloggi di servizio) 1. I competenti comandi di cui all'articolo 2, comma 2, determinano la destinazione degli alloggi disponibili alle categorie ASGC, ASIR, ASI ed AST. Per gli alloggi ASI ed AST gli Stati Maggiori di Forza armata impartiscono direttive che tengono conto delle esigenze funzionali, temporali e locali. 2. Gli Stati Maggiori di Forza armata, all'interno di basi, impianti, installazioni e compendi militari, possono destinare alla categoria ASI determinati alloggi per il personale che presti servizio nelle infrastrutture e che ricopra incarichi compresi nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 1. 3. Nella circoscrizione alloggiativa della Capitale, la destinazione degli alloggi alle categorie ASGC, ASIR ed ASI, per il personale degli organi centrali interforze e di Forza armata, e' effettuata dal Sottocapo di Stato Maggiore di ciascuna Forza armata ed e' comunicata ai comandi competenti. 4. Anche ai fini delle necessarie misure di sicurezza e per la durata del mandato, il Ministro puo' fruire di alloggio di servizio dell'Amministrazione della difesa. In caso di motivata necessita', sempre ed esclusivamente per motivi di sicurezza e per periodi determinati, i Sottosegretari di Stato alla Difesa possono fruire di alloggi di servizio.