Art. 3
              (Destinazione degli alloggi di servizio)

   1.   I   competenti  comandi  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,
determinano  la destinazione degli alloggi disponibili alle categorie
ASGC, ASIR, ASI ed AST. Per gli alloggi ASI ed AST gli Stati Maggiori
di  Forza  armata  impartiscono  direttive  che  tengono  conto delle
esigenze funzionali, temporali e locali.
   2.  Gli  Stati  Maggiori  di  Forza  armata,  all'interno di basi,
impianti,  installazioni  e compendi militari, possono destinare alla
categoria  ASI  determinati  alloggi  per  il  personale  che  presti
servizio  nelle  infrastrutture  e  che  ricopra  incarichi  compresi
nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 1.
   3.   Nella   circoscrizione   alloggiativa   della   Capitale,  la
destinazione  degli  alloggi alle categorie ASGC, ASIR ed ASI, per il
personale  degli  organi  centrali  interforze  e di Forza armata, e'
effettuata  dal  Sottocapo di Stato Maggiore di ciascuna Forza armata
ed e' comunicata ai comandi competenti.
   4.  Anche  ai  fini  delle necessarie misure di sicurezza e per la
durata  del  mandato, il Ministro puo' fruire di alloggio di servizio
dell'Amministrazione  della  difesa.  In caso di motivata necessita',
sempre  ed  esclusivamente  per  motivi  di  sicurezza  e per periodi
determinati,  i Sottosegretari di Stato alla Difesa possono fruire di
alloggi di servizio.