Art. 30 (Disciplina delle concessioni antecedenti) 1. Le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del regolamento sono sottoposte, a cura dei comandi indicati nell'articolo 4, a controllo di compatibilita' con le norme del regolamento. Per le concessioni che risultino incompatibili, i comandi competenti procedono ai relativi adeguamenti che, comunque, non comportano la proroga dei termini delle concessioni originarie.