Art. 30
             (Disciplina delle concessioni antecedenti)

   1.  Le  concessioni  rilasciate  prima  dell'entrata in vigore del
regolamento   sono   sottoposte,   a   cura   dei   comandi  indicati
nell'articolo  4,  a  controllo  di  compatibilita'  con le norme del
regolamento.  Per  le  concessioni  che  risultino  incompatibili,  i
comandi  competenti  procedono ai relativi adeguamenti che, comunque,
non comportano la proroga dei termini delle concessioni originarie.