Art. 31
   (Procedimento per l'individuazione e variazioni degli incarichi
     che danno titolo all'attribuzione degli alloggi di servizio
                   classificati ASGC, ASIR e ASI)

   1.  In funzione delle diverse tipologie di alloggi di servizio, lo
Stato  maggiore  della  difesa determina gli incarichi in ordine agli
alloggi  per  le  esigenze  dell'area  interforze e NATO, nonche', in
applicazione  dell'articolo  2, comma 1, individua i criteri generali
per  l'assegnazione degli alloggi. Gli Stati maggiori di forza Armata
per  l'Area  tecnico-operativa ed il Segretario generale della difesa
per  l'area  tecnico-amministrativa,  definiscono  gli  elenchi degli
incarichi per l'assegnazione degli alloggi.
   2.  Le variazioni degli incarichi sono effettuate con le modalita'
indicate nelle seguenti lettere:

   a) alloggi ASGC:

1) gli  elenchi  degli  incarichi  che  comportano  l'attribuzione di
   alloggi  ASGC  sono classificati e diramati, a parte, a cura dello
   Stato  maggiore della difesa, degli Stati maggiori di forza armata
   e dal Segretariato generale, per le rispettive aree di competenza;
2) gli  elenchi  diramati possono essere oggetto di variazioni ovvero
   aggiornamenti  connessi  con  sopravvenute  esigenze  operative  e
   funzionali   delle   Forze   armate   ovvero   dell'organizzazione
   tecnico-amministrativa della Difesa;
3) le  singole variazioni sono proposte ed approvate con le modalita'
   di cui al comma 1;

b) alloggi ASIR:

1) gli  elenchi  degli  incarichi  che  danno titolo alla concessione
   possono essere oggetto di variazioni ovvero aggiornamenti connessi
   con sopravvenute esigenze operative e funzionali. Le varianti sono
   proposte  dallo  Stato  maggiore  della difesa, ovvero dai Capi di
   Stato  maggiore  di  Forza  armata o dal Segretario generale della
   difesa  ed  approvate  dal  Capo di Stato maggiore della difesa in
   sede di riunione del comitato dei Capi di Stato maggiore;

c) alloggi ASI:

1) gli  incarichi che danno titolo alla concessione degli alloggi ASI
   possono  essere  oggetto  di  variazioni  ovvero  di aggiornamenti
   connessi  con  sopravvenute  esigenze  operative  e funzionali. Le
   variazioni  sono  proposte:  1) dallo Stato Maggiore della difesa,
   che  le  approva,  per  l'area  interforze  e NATO; 2) dagli Stati
   Maggiori  di  Forza  armata  per  l'area tecnico-operativa; 3) dal
   Segretario      generale      della      difesa     per     l'area
   tecnico-amministrativa.  Le  variazioni  di  cui  ai numeri 2 e 3,
   devono   pervenire   allo  Stato  Maggiore  della  difesa  per  le
   valutazioni e l'eventuale approvazione.