Art. 31 (Procedimento per l'individuazione e variazioni degli incarichi che danno titolo all'attribuzione degli alloggi di servizio classificati ASGC, ASIR e ASI) 1. In funzione delle diverse tipologie di alloggi di servizio, lo Stato maggiore della difesa determina gli incarichi in ordine agli alloggi per le esigenze dell'area interforze e NATO, nonche', in applicazione dell'articolo 2, comma 1, individua i criteri generali per l'assegnazione degli alloggi. Gli Stati maggiori di forza Armata per l'Area tecnico-operativa ed il Segretario generale della difesa per l'area tecnico-amministrativa, definiscono gli elenchi degli incarichi per l'assegnazione degli alloggi. 2. Le variazioni degli incarichi sono effettuate con le modalita' indicate nelle seguenti lettere: a) alloggi ASGC: 1) gli elenchi degli incarichi che comportano l'attribuzione di alloggi ASGC sono classificati e diramati, a parte, a cura dello Stato maggiore della difesa, degli Stati maggiori di forza armata e dal Segretariato generale, per le rispettive aree di competenza; 2) gli elenchi diramati possono essere oggetto di variazioni ovvero aggiornamenti connessi con sopravvenute esigenze operative e funzionali delle Forze armate ovvero dell'organizzazione tecnico-amministrativa della Difesa; 3) le singole variazioni sono proposte ed approvate con le modalita' di cui al comma 1; b) alloggi ASIR: 1) gli elenchi degli incarichi che danno titolo alla concessione possono essere oggetto di variazioni ovvero aggiornamenti connessi con sopravvenute esigenze operative e funzionali. Le varianti sono proposte dallo Stato maggiore della difesa, ovvero dai Capi di Stato maggiore di Forza armata o dal Segretario generale della difesa ed approvate dal Capo di Stato maggiore della difesa in sede di riunione del comitato dei Capi di Stato maggiore; c) alloggi ASI: 1) gli incarichi che danno titolo alla concessione degli alloggi ASI possono essere oggetto di variazioni ovvero di aggiornamenti connessi con sopravvenute esigenze operative e funzionali. Le variazioni sono proposte: 1) dallo Stato Maggiore della difesa, che le approva, per l'area interforze e NATO; 2) dagli Stati Maggiori di Forza armata per l'area tecnico-operativa; 3) dal Segretario generale della difesa per l'area tecnico-amministrativa. Le variazioni di cui ai numeri 2 e 3, devono pervenire allo Stato Maggiore della difesa per le valutazioni e l'eventuale approvazione.