Art. 32
               (Disposizioni a carattere transitorio)

   1.   L'Esercito,  la  Marina  militare  e  l'Aeronautica  militare
assegnano  gli  alloggi  al  personale  dell'Arma dei carabinieri, in
servizio  in  ambito interforze, nelle more dell'entrata in vigore di
un nuovo regolamento per gli alloggi dell'Arma dei carabinieri.