Art. 32 (Disposizioni a carattere transitorio) 1. L'Esercito, la Marina militare e l'Aeronautica militare assegnano gli alloggi al personale dell'Arma dei carabinieri, in servizio in ambito interforze, nelle more dell'entrata in vigore di un nuovo regolamento per gli alloggi dell'Arma dei carabinieri.