Art. 4
                         (Organi competenti)

1. Sono competenti alla concessione degli alloggi di servizio:

a) i  comandi  e  gli organismi indicati all'articolo 2, comma 2, con
   provvedimento  firmato dai comandanti o, per delega di questi, dai
   vice  comandanti,  per  gli  alloggi  di  qualsiasi tipo dislocati
   nell'ambito della rispettiva circoscrizione territoriale;
b) i  comandi  dei  comprensori nei quali siano ubicati gli immobili,
   per gli alloggi ASC.

   2.  I comandi ovvero gli organismi di cui all'articolo 2, comma 2,
possono  attribuire  delega alla concessione degli alloggi APP e SLI,
previa  autorizzazione  degli  Stati  Maggiori  di  Forza  armata, ai
comandi   o   agli   enti   dislocati  nella  propria  circoscrizione
territoriale.
   3.  La concessione degli alloggi ASGC, ASIR ed ASI al personale in
servizio  presso  gli  organi centrali dislocati nella circoscrizione
alloggiativa   della  Capitale  e'  effettuata,  su  indicazione  del
Sottocapo di Stato Maggiore di Forza armata, dai comandi ovvero dagli
organismi designati da ciascun Stato Maggiore di Forza armata.