Art. 5 (Ripartizione degli alloggi) 1. Gli organi competenti alla concessione degli alloggi, in base alle direttive emanate dagli Stati Maggiori di Forza armata, in relazione alle acquisite disponibilita', provvedono: a) a destinare gli alloggi ai titolari degli incarichi indicati negli elenchi definiti con le modalita' di cui all'articolo 2, comma 1, e relativi alle categorie ASGC e ASIR; b) a destinare gli alloggi, con criteri di gradualita' ed in relazione alla contingente disponibilita', ai titolari degli incarichi indicati negli elenchi definiti con le modalita' di cui all'articolo 2, comma 1, e relativi alle categorie ASI. c) a destinare i rimanenti alloggi alla categoria AST, ripartendoli in misura proporzionale alla forza effettiva degli ufficiali, dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente con carico di famiglia; d) a ripartire gli alloggi SLI con lo stesso criterio stabilito per gli alloggi AST. 2. L'organo centrale della rappresentanza militare (COCER) puo' acquisire, presso lo Stato Maggiore della difesa, i dati relativi al numero complessivo, al tipo ed alla composizione degli alloggi di servizio ubicati in ciascun presidio ovvero circoscrizione alloggiativa, fatte salve le norme a tutela della sicurezza.