Art. 5
                    (Ripartizione degli alloggi)

   1.  Gli  organi competenti alla concessione degli alloggi, in base
alle  direttive  emanate  dagli  Stati  Maggiori  di Forza armata, in
relazione alle acquisite disponibilita', provvedono:

a) a destinare gli alloggi ai titolari degli incarichi indicati negli
   elenchi  definiti con le modalita' di cui all'articolo 2, comma 1,
   e relativi alle categorie ASGC e ASIR;
b) a  destinare  gli  alloggi,  con  criteri  di  gradualita'  ed  in
   relazione  alla  contingente  disponibilita',  ai  titolari  degli
   incarichi  indicati negli elenchi definiti con le modalita' di cui
   all'articolo 2, comma 1, e relativi alle categorie ASI.
c) a  destinare  i rimanenti alloggi alla categoria AST, ripartendoli
   in  misura proporzionale alla forza effettiva degli ufficiali, dei
   sottufficiali e dei volontari in servizio permanente con carico di
   famiglia;
d) a  ripartire  gli alloggi SLI con lo stesso criterio stabilito per
   gli alloggi AST.

   2.  L'organo  centrale  della rappresentanza militare (COCER) puo'
acquisire,  presso lo Stato Maggiore della difesa, i dati relativi al
numero  complessivo,  al  tipo  ed alla composizione degli alloggi di
servizio   ubicati   in   ciascun   presidio   ovvero  circoscrizione
alloggiativa, fatte salve le norme a tutela della sicurezza.