Art. 6
                (Personale ammesso alle concessioni)

   1.  Gli  alloggi  di  servizio possono essere concessi al seguente
personale:

a) alloggi   ASGC,   ASIR,  ASI:  al  personale  militare  e  civile,
   limitatamente   agli  incarichi  previsti,  che  presti  effettivo
   servizio  presso  comandi,  enti  e  reparti con sede nel presidio
   ovvero nella circoscrizione alloggiativa;
b) alloggi  AST:  al  personale militare, con carico di famiglia, che
   presti  effettivo servizio presso comandi, enti e reparti con sede
   nel  presidio  ovvero  nella  circoscrizione  alloggiativa  e  che
   appartenga alle categorie degli ufficiali, dei sottufficiali e dei
   volontari in servizio permanente;
c) alloggi  APP:  agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai volontari in
   servizio permanente, con o senza famiglia al seguito, che prestino
   servizio  presso  comandi,  enti e reparti indipendentemente dalle
   sedi  di  servizio;  al  personale  in  quiescenza, fatte salve le
   prioritarie esigenze del personale in servizio;
d) alloggi  SLI:  agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai volontari in
   servizio permanente, con o senza famiglia al seguito, che prestino
   servizio a bordo di unita' navali, con diritto di priorita' per il
   personale  imbarcato  su  unita' navali non assegnate alla sede in
   cui si trova l'alloggio;
e) alloggi  ASC:  agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai volontari in
   servizio permanente, celibi o coniugati senza famiglia al seguito,
   secondo il seguente ordine di priorita':
1) personale  che  presti  servizio  nel  comprensorio  nel  quale e'
   ubicato l'alloggio;
2) personale  che  presti  servizio  nell'ambito  del presidio ovvero
   della circoscrizione alloggiativa.