Art. 7 (Esclusione dalla concessione di alloggi ASI ed AST) 1. Gli alloggi ASI ed AST non possono essere concessi: a) alloggi ASI: al personale che sia proprietario o usufruttuario o assegnatario in cooperativa, ancorche' indivisa, di una abitazione idonea, disponibile e abitabile, ubicata nell'ambito del presidio ovvero circoscrizione alloggiativa ove presta servizio, ovvero che abbia un familiare convivente nelle stesse condizioni, fatta eccezione per i titolari degli incarichi, compresi nella prima fascia degli elenchi definiti con le modalita' di cui all'articolo 2, comma 1, di particolare rilevanza quando gli alloggi siano ubicati all'interno o nelle immediate vicinanze di basi, impianti ed installazioni e comprensori militari; b) alloggi AST: 1) al personale che sia proprietario o usufruttuario o assegnatario in cooperativa, ancorche' indivisa, di una abitazione idonea, disponibile e abitabile, ubicata nell'ambito del presidio ovvero della circoscrizione alloggiativa ove presta servizio; 2) al personale che sia assegnatario di una abitazione di edilizia economica e popolare o concessa da qualsiasi altra amministrazione dello Stato ovunque ubicata nel territorio nazionale; 3) al personale che abbia un familiare convivente nelle stesse condizioni di cui ai commi 1 e 2; 4) al personale che sia titolare di un incarico cui compete un alloggio ASI e non abbia presentato domanda per la concessione di alloggio all'incarico nella sede di servizio, o abbia rinunciato ingiustificatamente all'assegnazione di alloggio ASI. 2. Ai fini del comma 1, un'abitazione e' considerata, idonea, disponibile ed abitabile nei seguenti casi: a) idonea, se composta da un numero di vani utili almeno pari a quello dei componenti il nucleo familiare convivente, compresi comunque il capofamiglia ed il coniuge convivente; b) disponibile, anche se occupata da altri in assenza di azioni giudiziarie pendenti per il suo recupero; c) abitabile, qualora l'autorita' comunale competente non ne certifichi lo stato di non abitabilita'. 3. Gli assegnatari di alloggi ASGC, ASIR ed ASI possono concorrere per l'assegnazione di alloggi AST soltanto dalla data di predesignazione ad altro incarico non compreso tra quelli contenuti negli elenchi definiti con le modalita' di cui all'articolo 2, comma 1.