Art. 7
        (Esclusione dalla concessione di alloggi ASI ed AST)

1. Gli alloggi ASI ed AST non possono essere concessi:

a) alloggi  ASI:  al personale che sia proprietario o usufruttuario o
   assegnatario in cooperativa, ancorche' indivisa, di una abitazione
   idonea,  disponibile e abitabile, ubicata nell'ambito del presidio
   ovvero circoscrizione alloggiativa ove presta servizio, ovvero che
   abbia  un  familiare  convivente  nelle  stesse  condizioni, fatta
   eccezione  per  i  titolari  degli incarichi, compresi nella prima
   fascia degli elenchi definiti con le modalita' di cui all'articolo
   2,  comma  1,  di  particolare  rilevanza quando gli alloggi siano
   ubicati  all'interno o nelle immediate vicinanze di basi, impianti
   ed installazioni e comprensori militari;

b) alloggi AST:

1) al  personale  che sia proprietario o usufruttuario o assegnatario
   in  cooperativa,  ancorche'  indivisa,  di  una abitazione idonea,
   disponibile  e  abitabile, ubicata nell'ambito del presidio ovvero
   della circoscrizione alloggiativa ove presta servizio;
2) al  personale  che  sia assegnatario di una abitazione di edilizia
   economica e popolare o concessa da qualsiasi altra amministrazione
   dello Stato ovunque ubicata nel territorio nazionale;
3) al  personale  che  abbia  un  familiare  convivente  nelle stesse
   condizioni di cui ai commi 1 e 2;
4) al  personale  che  sia  titolare  di  un  incarico cui compete un
   alloggio  ASI e non abbia presentato domanda per la concessione di
   alloggio  all'incarico  nella sede di servizio, o abbia rinunciato
   ingiustificatamente all'assegnazione di alloggio ASI.

   2.  Ai  fini  del  comma  1, un'abitazione e' considerata, idonea,
disponibile ed abitabile nei seguenti casi:

a) idonea,  se  composta  da  un  numero  di vani utili almeno pari a
   quello  dei  componenti  il  nucleo familiare convivente, compresi
   comunque il capofamiglia ed il coniuge convivente;
b) disponibile,  anche  se  occupata  da  altri  in assenza di azioni
   giudiziarie pendenti per il suo recupero;
c) abitabile,   qualora   l'autorita'   comunale  competente  non  ne
   certifichi lo stato di non abitabilita'.

   3. Gli assegnatari di alloggi ASGC, ASIR ed ASI possono concorrere
per   l'assegnazione   di   alloggi   AST   soltanto  dalla  data  di
predesignazione  ad  altro incarico non compreso tra quelli contenuti
negli  elenchi definiti con le modalita' di cui all'articolo 2, comma
1.