Art. 8 (Durata delle concessioni) 1. La durata delle concessioni e' cosi' fissata: a) alloggi ASGC, ASIR ed ASI: per il periodo di permanenza nell'incarico per il quale e' stato concesso l'alloggio; b) alloggi AST: per otto anni. In caso di trasferimento o di imbarco, richiesto a domanda, la concessione cessa al termine del sesto mese dalla data del movimento; c) alloggi APP e SLI: per il periodo stabilito nelle disposizioni particolari emanate dai comandi competenti alla concessione e comunque non superiore a mesi tre, fatte salve le esigenze prioritarie di Forza armata; d) alloggi ASC: per un anno rinnovabile in relazione alle richieste degli ufficiali, dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente che prestino servizio nella sede; per la durata dell'incarico, qualora l'utente abbia titolo ad alloggio ASI.