Art. 8
                     (Durata delle concessioni)

1. La durata delle concessioni e' cosi' fissata:

a) alloggi   ASGC,   ASIR  ed  ASI:  per  il  periodo  di  permanenza
   nell'incarico per il quale e' stato concesso l'alloggio;
b) alloggi AST: per otto anni. In caso di trasferimento o di imbarco,
   richiesto  a  domanda,  la  concessione cessa al termine del sesto
   mese dalla data del movimento;
c) alloggi  APP  e  SLI:  per il periodo stabilito nelle disposizioni
   particolari  emanate  dai  comandi  competenti  alla concessione e
   comunque  non  superiore  a  mesi  tre,  fatte  salve  le esigenze
   prioritarie di Forza armata;
d) alloggi  ASC:  per un anno rinnovabile in relazione alle richieste
   degli  ufficiali,  dei  sottufficiali  e dei volontari in servizio
   permanente  che  prestino  servizio  nella  sede;  per  la  durata
   dell'incarico, qualora l'utente abbia titolo ad alloggio ASI.