Art. 9
                        (Deroghe particolari)

   1.  Il  personale  che  fruisce di alloggio AST, ASGC, ASIR o ASI,
qualora  abbia  perso  o stia per perdere il titolo alla concessione,
puo'  presentare  domanda  per concorrere alla concessione di alloggi
AST.
   2.  Al  concessionario di alloggio AST, che non ha piu' titolo, e'
preferenzialmente  riassegnato  lo  stesso  alloggio occupato qualora
egli  occupi  in  graduatoria un posto utile per l'assegnazione di un
alloggio  disponibile  ovvero segua immediatamente un richiedente che
abbia avuto l'assegnazione o la riassegnazione dell'alloggio.
   3. Al concessionario di alloggio ASGC, ASIR o ASI, che non ha piu'
titolo,    eassegnato   un   alloggio'   AST   disponibile,   qualora
l'interessato  occupi,  nell'ambito della graduatoria, un posto utile
per l'assegnazione di un alloggio.
   4.  Le riassegnazioni o le assegnazioni di alloggi AST determinano
una nuova titolarita'.
   5. L'utente di alloggio ASI, per il periodo della missione di pace
all'estero  e  limitatamente  al  caso in cui l'Amministrazione della
difesa  vieti  all'interessato  di  portare  al  seguito la famiglia,
conserva il titolo alla conduzione dell'alloggio.
   6. L'utente di alloggio AST, per il periodo della missione di pace
all'estero  e  limitatamente  al  caso in cui l'Amministrazione della
difesa  vieti  all'interessato  di  portare  al  seguito la famiglia,
conserva   l'uso  dell'alloggio,  indipendentemente  dal  periodo  di
concessione  gia'  fruito,  senza  variazione di canone, ad eccezione
delle spese di carattere generale.
   7.  L'utente  di alloggio ASI ovvero AST, in relazione all'impiego
all'estero  e  limitatamente  al  caso in cui l'Amministrazione della
difesa  vieti all'interessato di portare al seguito la famiglia, puo'
mantenere la conduzione dell'alloggio.
   8. Gli utenti degli alloggi ASI che ricoprono un incarico non piu'
compreso  negli  elenchi  di  cui  all'articolo  2,  comma 1, possono
conservare   la   titolarita'  della  concessione  per  il  tempo  di
permanenza  nell'incarico  in relazione al quale l'alloggio sia stato
concesso.
   9.  Gli  Stati  Maggiori  di  Forza  armata,  qualora  l'utente di
alloggio ASI incorra nella decadenza dall'incarico per malattia o per
frequenza  di  specifici  corsi,  possono autorizzare il mantenimento
della  concessione  per  il  periodo di assenza, in previsione che al
termine della decadenza l'utente debba riassumere un incarico ASI.
   10.   I   Capi   di   Stato   Maggiore  di  Forza  armata  possono
temporaneamente  autorizzare,  in  via  eccezionale ed in relazione a
casi tassativamente previsti per particolari esigenze connesse con le
modifiche  ordinative di Forza armata, il titolare di alloggio ASI al
mantenimento  della  conduzione  dell'alloggio in una sede diversa da
quella in cui presti servizio.
   11.  Gli  Stati  Maggiori  di  Forza  armata possono, a richiesta,
autorizzare  il  mantenimento  della  concessione  per  il periodo di
permanenza  nell'incarico,  qualora  l'utente  ASI sia trasferito per
assumere  un  incarico,  determinato  nel  tempo,  presso enti ovvero
reparti ubicati in sedi ritenute disagiate, appositamente individuate
a tal fine con provvedimento della Forza armata.
   12.  I  frequentatori  dei corsi presso il Centro alti studi della
difesa  (CASD)  ed  il  Nato  Defence  College  e  dei corsi similari
all'estero,  conservano  il  diritto  all'utenza  fino al termine dei
corsi stessi.