Art. 9 (Deroghe particolari) 1. Il personale che fruisce di alloggio AST, ASGC, ASIR o ASI, qualora abbia perso o stia per perdere il titolo alla concessione, puo' presentare domanda per concorrere alla concessione di alloggi AST. 2. Al concessionario di alloggio AST, che non ha piu' titolo, e' preferenzialmente riassegnato lo stesso alloggio occupato qualora egli occupi in graduatoria un posto utile per l'assegnazione di un alloggio disponibile ovvero segua immediatamente un richiedente che abbia avuto l'assegnazione o la riassegnazione dell'alloggio. 3. Al concessionario di alloggio ASGC, ASIR o ASI, che non ha piu' titolo, eassegnato un alloggio' AST disponibile, qualora l'interessato occupi, nell'ambito della graduatoria, un posto utile per l'assegnazione di un alloggio. 4. Le riassegnazioni o le assegnazioni di alloggi AST determinano una nuova titolarita'. 5. L'utente di alloggio ASI, per il periodo della missione di pace all'estero e limitatamente al caso in cui l'Amministrazione della difesa vieti all'interessato di portare al seguito la famiglia, conserva il titolo alla conduzione dell'alloggio. 6. L'utente di alloggio AST, per il periodo della missione di pace all'estero e limitatamente al caso in cui l'Amministrazione della difesa vieti all'interessato di portare al seguito la famiglia, conserva l'uso dell'alloggio, indipendentemente dal periodo di concessione gia' fruito, senza variazione di canone, ad eccezione delle spese di carattere generale. 7. L'utente di alloggio ASI ovvero AST, in relazione all'impiego all'estero e limitatamente al caso in cui l'Amministrazione della difesa vieti all'interessato di portare al seguito la famiglia, puo' mantenere la conduzione dell'alloggio. 8. Gli utenti degli alloggi ASI che ricoprono un incarico non piu' compreso negli elenchi di cui all'articolo 2, comma 1, possono conservare la titolarita' della concessione per il tempo di permanenza nell'incarico in relazione al quale l'alloggio sia stato concesso. 9. Gli Stati Maggiori di Forza armata, qualora l'utente di alloggio ASI incorra nella decadenza dall'incarico per malattia o per frequenza di specifici corsi, possono autorizzare il mantenimento della concessione per il periodo di assenza, in previsione che al termine della decadenza l'utente debba riassumere un incarico ASI. 10. I Capi di Stato Maggiore di Forza armata possono temporaneamente autorizzare, in via eccezionale ed in relazione a casi tassativamente previsti per particolari esigenze connesse con le modifiche ordinative di Forza armata, il titolare di alloggio ASI al mantenimento della conduzione dell'alloggio in una sede diversa da quella in cui presti servizio. 11. Gli Stati Maggiori di Forza armata possono, a richiesta, autorizzare il mantenimento della concessione per il periodo di permanenza nell'incarico, qualora l'utente ASI sia trasferito per assumere un incarico, determinato nel tempo, presso enti ovvero reparti ubicati in sedi ritenute disagiate, appositamente individuate a tal fine con provvedimento della Forza armata. 12. I frequentatori dei corsi presso il Centro alti studi della difesa (CASD) ed il Nato Defence College e dei corsi similari all'estero, conservano il diritto all'utenza fino al termine dei corsi stessi.