(Allegato A)
                             ALLEGATO A 
 
                COMPOSIZIONE COMPITI E FUNZIONAMENTO 
            DELLE COMMISSIONI DI CONTROLLO DEGLI ALLOGGI 
 
   1. Le "commissioni  di  controllo  degli  alloggi  ufficiali",  le
"commissioni  di  controllo  degli  alloggi   sottufficiali"   e   le
"commissioni di controllo degli alloggi  dei  volontari  in  servizio
permanente" sono composte da: 
 
- un presidente non concorrente all'assegnazione e,  rispettivamente,
  di grado non inferiore ad  ufficiale  superiore,  a  maresciallo  o
  gradi  corrispondenti  ed   a   1   caporale   maggiore   o   gradi
  corrispondenti; 
- un presidente sostituto; 
- membri: 
- di numero pari variabile da un minimo di due ad un massimo di  sei,
di cui uno appartenente alla rappresentanza militare; 
- di grado inferiore o meno anziani del presidente e  del  presidente
sostituto; 
- tratti nell'ambito di ciascuna categoria ufficiali e  sottufficiali
  e volontari in s.p. - questi ultimi per  le  sole  "commissioni  di
  controllo degli alloggi dei volontari in s.p."-, quando  possibile,
  anche dai concorrenti alle  assegnazioni  e  dai  concessionari  di
  alloggi AST che non abbiano perduto il titolo alla concessione; 
- che  prestino   servizio   nel   presidio   ovvero   circoscrizione
  alloggiativa o a bordo di unita' navali di base nel presidio ovvero
  circoscrizioni alloggiative stesse; 
- altrettanti membri sostituti; 
- un segretario che tratta la particolare materia presso  Comandi  od
  enti del presidio  o  circoscrizione  alloggiativa.  I  "sostituti"
  subentrano di volta in volta a quei componenti titolari  trasferiti
  o indisponibili. 
 
2. Le commissioni di controllo degli alloggi sono convocate: 
 
- periodicamente, per la formazione delle graduatorie; 
- ogni qualvolta lo richieda urgente ed improrogabile  necessita'  di
deliberare in merito alle altre materie di competenza. 
 
   3. I componenti  delle  singole  commissioni  di  controllo  degli
alloggi: 
 
- partecipano obbligatoriamente alle sedute; 
- esaminano tutte le domande dei concorrenti agli alloggi; 
- deliberano in merito a: 
-  ammissione,  sospensione,   esclusione   dei   concorrenti   dalle
graduatorie; 
- questioni relative all'offerta degli alloggi disponibili; 
- motivazioni di rinuncia,  da  parte  dei  concorrenti,  ad  alloggi
offerti; 
- formano le graduatorie dei concorrenti e dispongono che  le  stesse
  vengano pubblicate complete di punteggi e coefficienti relativi. 
 
   4. Il voto e' un  diritto  del  presidente  e  dei  membri,  viene
espresso palesemente iniziando dal meno anziano ed  e'  obbligatorio.
Fa eccezione il caso in cui il presidente e i membri  titolari  siano
chiamati a decidere su argomenti  posti  all'ordine  del  giorno  che
riguardino se stessi od altro personale legato ai medesimi da vincoli
di parentela entro  il  terzo  grado.  In  detti  casi  subentrano  i
sostituti. Le deliberazioni  sono  approvate  a  maggioranza  e  sono
riportate a verbale che viene  sottoscritto  da  tutti  i  componenti
delle commissioni di controllo degli alloggi intervenuti. 
   5. I presidenti delle commissioni di controllo degli alloggi,  per
quanto  attiene  alla  materia  di  rispettiva  competenza,  possono,
all'occorrenza, riferire direttamente al titolare del Comando che  ha
nominato la commissione o ad altro ufficiale espressamente delegato.