ALLEGATO A COMPOSIZIONE COMPITI E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI DI CONTROLLO DEGLI ALLOGGI 1. Le "commissioni di controllo degli alloggi ufficiali", le "commissioni di controllo degli alloggi sottufficiali" e le "commissioni di controllo degli alloggi dei volontari in servizio permanente" sono composte da: - un presidente non concorrente all'assegnazione e, rispettivamente, di grado non inferiore ad ufficiale superiore, a maresciallo o gradi corrispondenti ed a 1 caporale maggiore o gradi corrispondenti; - un presidente sostituto; - membri: - di numero pari variabile da un minimo di due ad un massimo di sei, di cui uno appartenente alla rappresentanza militare; - di grado inferiore o meno anziani del presidente e del presidente sostituto; - tratti nell'ambito di ciascuna categoria ufficiali e sottufficiali e volontari in s.p. - questi ultimi per le sole "commissioni di controllo degli alloggi dei volontari in s.p."-, quando possibile, anche dai concorrenti alle assegnazioni e dai concessionari di alloggi AST che non abbiano perduto il titolo alla concessione; - che prestino servizio nel presidio ovvero circoscrizione alloggiativa o a bordo di unita' navali di base nel presidio ovvero circoscrizioni alloggiative stesse; - altrettanti membri sostituti; - un segretario che tratta la particolare materia presso Comandi od enti del presidio o circoscrizione alloggiativa. I "sostituti" subentrano di volta in volta a quei componenti titolari trasferiti o indisponibili. 2. Le commissioni di controllo degli alloggi sono convocate: - periodicamente, per la formazione delle graduatorie; - ogni qualvolta lo richieda urgente ed improrogabile necessita' di deliberare in merito alle altre materie di competenza. 3. I componenti delle singole commissioni di controllo degli alloggi: - partecipano obbligatoriamente alle sedute; - esaminano tutte le domande dei concorrenti agli alloggi; - deliberano in merito a: - ammissione, sospensione, esclusione dei concorrenti dalle graduatorie; - questioni relative all'offerta degli alloggi disponibili; - motivazioni di rinuncia, da parte dei concorrenti, ad alloggi offerti; - formano le graduatorie dei concorrenti e dispongono che le stesse vengano pubblicate complete di punteggi e coefficienti relativi. 4. Il voto e' un diritto del presidente e dei membri, viene espresso palesemente iniziando dal meno anziano ed e' obbligatorio. Fa eccezione il caso in cui il presidente e i membri titolari siano chiamati a decidere su argomenti posti all'ordine del giorno che riguardino se stessi od altro personale legato ai medesimi da vincoli di parentela entro il terzo grado. In detti casi subentrano i sostituti. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza e sono riportate a verbale che viene sottoscritto da tutti i componenti delle commissioni di controllo degli alloggi intervenuti. 5. I presidenti delle commissioni di controllo degli alloggi, per quanto attiene alla materia di rispettiva competenza, possono, all'occorrenza, riferire direttamente al titolare del Comando che ha nominato la commissione o ad altro ufficiale espressamente delegato.