(Allegato P)
                             ALLEGATO P 
 
MODALITA' PER LA RISCOSSIONE DELLE  SOMME  DOVUTE  DAGLI  UTENTI  PER
CANONE E SPESE COMUNI ALLOGGI ASIR. ASI ED AST; RETTA ALLOGGI  APP  E
           SLI; QUOTA FORFETTARIA GIORNALIERA ALLOGGI ASC 
 
   La riscossione delle somme in argomento e' regolata dalle seguenti
disposizioni: 
 
   a. Canone alloggi ASIR, ASI, AST 
   I competenti enti  esecutivi  del  Genio  militare  e  gli  organi
corrispondenti per la Marina e l'Aeronautica, all'atto della consegna
dell'alloggio e delle  variazioni  a  qualsiasi  titolo  intervenute,
comunicano l'importo dei canoni dovuti  dagli  utenti  ai  rispettivi
enti amministratori ed alle competenti direzioni di amministrazione e
corrispondenti organi di  controllo.  Alla  riscossione  delle  somme
dovute per il canone  degli  utenti  di  alloggi  ASIR,  ASI  ed  AST
provvedono gli enti che  amministrano  gli  utenti  stessi,  mediante
ritenute mensili sullo stipendio. Gli enti predetti provvedono  anche
a versare direttamente entro il giorno 10  del  mese  successivo,  ai
sensi dell'art.  252  del  regolamento  per  l'amministrazione  e  la
contabilita' degli organismi  militare,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica  5  giugno  1976,  n.  1076,  i  relativi
importi alla tesoreria  provinciale  con  imputazione  ai  competenti
capitoli dello stato  di  previsione  dell'entrata  riassegnabile  al
bilancio della Difesa. Le relative quietanze sono inviate dagli  enti
medesimi direttamente alle direzioni di  amministrazione  competenti,
per il successivo inoltro alla ragioneria centrale. 
   Alla fine di ciascun trimestre, i singoli  enti  trasmettono  alle
competenti direzioni di amministrazione,  una  nota  in  cui  saranno
indicati, per ogni concessione, le date delle  trattenute  ai  propri
dipendenti utenti di alloggio, gli importi delle stesse e gli estremi
dei versamenti in tesoreria. 
   Ogni direzione di amministrazione interessata  riscontra  le  note
ricevute dagli enti con le previste segnalazioni esistenti ai  propri
atti,  ai  fini  del  controllo  amministrativo  e  contabile   sulla
esattezza dei  versamenti  eseguiti,  e  riferisce  al  Ministero  le
eventuali inadempienze e manchevolezze. 
 
   b. Spese comuni 
   Le spese comuni per ASIR-ASI-AST di cui  all'art  15  della  legge
497/78 sono  calcolate  a  cura  dei  competenti  organi  di  cui  al
precedente  para.  "a."  in  base  alle  tabelle  millesimali.   Alla
riscossione delle somme dovute  provvedono  gli  enti  amministratori
degli utenti stessi mediante ritenute mensili sullo stipendio. 
 
   c. Riscossione canoni Gli organismi percettori dei  canoni  devono
semestralmente comunicare l'entita' del  canone  pagato  dai  singoli
utenti agli enti preposti  alla  gestione  degli  alloggi  demaniali.
Questi ultimi, sulla  base  delle  segnalazioni  pervenute,  potranno
verificare se i fruitori degli alloggi versano correttamente i canoni
dovuti in ragione dell' alloggio occupato da ciascuno. 
 
   d. Retta alloggi  APP  e  SLI  La  retta  e'  pagata  direttamente
dall'utente alla fine del  mese  o  comunque  all'atto  del  rilascio
dell'alloggio. Nel caso in cui la concessione  sia  disposta  per  un
periodo  superiore   a   30   giorni,   l'ente   amministratore   del
concessionario provvede alla riscossione  mediante  ritenuta  mensile
sullo stipendio. Le somme, comunque introitate,  vengono  gestite  in
modo analogo a quanto indicato nel paragrafo precedente. 
 
   e. Quota forfettaria giornaliera alloggi ASC. La quota forfettaria
deve  essere  versata   da   parte   dell'interessato   al   servizio
amministrativo del Comando che ha disposto la concessione  alla  fine
del mese o comunque all'atto' del rilascio dell'alloggio. 
   Nel caso in  cui  la  concessione  sia  disposta  per  un  periodo
superiore a  30  giorni,  l'ente  amministratore  del  concessionario
provvede  alla  riscossione  delle  somme  dovute  mediante  ritenuta
mensile sullo stipendio. 
   L'ente amministrativo che ha effettuato la riscossione procede  al
versamento degli importi con le modalita' di cui al  precedente  para
(a).