(Allegato S)
                             ALLEGATO S 
 
 LAVORI DI STABILITA', DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E DI ORDINARIO 
                            MANTENIMENTO 
 
   1. L'amministrazione militare provvede direttamente per mezzo  dei
propri organi tecnici, in  aderenza  alla  normativa  vigente  per  i
lavori del genio militare di cui al regio decreto 17 marzo  1932,  n.
365, all'effettuazione di tutti i lavori concernenti la stabilita'  e
la  straordinaria  manutenzione,  nonche'  di  quelli  di   ordinario
mantenimento da effettuarsi in occasione del cambio di utenza. 
   2. I lavori di stabilita' o  di  straordinaria  manutenzione  sono
quelli la cui necessita'  si  manifesta  saltuariamente  e  dipendono
essenzialmente dalle condizioni  di  stabilita'  dell'immobile  o  da
cause fortuite, relative al singolo alloggio o all'intero  fabbricato
o comprensorio. 
   In particolare essi riguardano: 
 
a) interventi su fondazioni, strutture portanti, solai,  coperture  e
   strutture similari; b) rifacimento di strade, piazzali, cortili ed
   aree similari; 
c) ripristino degli impianti di adduzione acqua,  energia  elettrica,
   gas  e  simili,  fino  ai  contatori  o,  in  assenza,  fino  agli
   apparecchi erogatori; 
d) ripristino della rete fognante, delle colonne di scarico di  acque
bianche e nere (eccetto lo spurgo); 
e) riparazione    degli    impianti     autonomi/centralizzati     di
   riscaldamento,  autoclave,  ascensore,   montacarichi,   citofono,
   antenna televisiva, parafulmine ed altri  eventuali  impianti.  La
   riparazione  degli  impianti  di  cui  sopra  e'  a  carico  dell'
   amministrazione militare sempreche' questa li abbia  a  suo  tempo
   forniti; 
f) riparazione degli impianti idrici, elettrici e simili, all'interno
degli alloggi, limitatamente ai tratti incassati e sotto traccia; 
g) sostituzione delle cucine e dello scaldabagno per vetusta' o grave
   guasto non imputabile all'utente, se forniti  dall'amministrazione
   militare; 
h) tinteggiatura periodica di  facciate,  infissi  esterni,  scale  e
locali comuni, in relazione al normale degrado. 
 
   3. I lavori di  ordinario  mantenimento  per  cambio  utenza  sono
quelli che si rendono necessari per  mantenere  l'alloggio  in  buono
stato di servibilita', in dipendenza dell'uso fattone  da  parte  del
concessionario cedente  al  quale,  in  ogni  caso,  fanno  carico  i
ripristini derivanti da anormale uso. 
   Comprendono anche le piccole trasformazioni e i  miglioramenti  di
lieve entita', strettamente legati all'esigenza del  buono  stato  di
servibilita' dell'alloggio.