(Allegato C Atto di concessione di alloggio di servizio-art. 10)
                               Art. 10 

 
   Il concessionario  riconosce  all'Amministrazione  il  diritto  di
eseguire, nell'alloggio assegnato,  senza  indennita'  o  compenso  o
riduzione di canone, qualsiasi lavoro, riparazione o innovazione  che
ritenga opportuno, a suo giudizio insindacabile,  anche  se  comporti
limitazione o temporanea cessazione del godimento dell'alloggio.