Art. 11 Il concessionario e' tenuto al pagamento delle spose di gestione dei servizi comuni, sulla base di tabelle millesimali calcolate - in conformita' alle disposizioni di legge vigenti in materia - a cura degli Enti esecutivi del Genio Militare e degli Organi corrispondenti per la Marina e l'Aeronautica. In particolare, sono ripartite fra gli utenti le spese per: a) gestione degli impianti centralizzati di riscaldamento e di condizionamento ivi compresa la pulizia a fine stagione invernale delle caldaie e canne fumarie, dei bruciatori o serbatoi; b) gestione degli impianti ascensori e montacarichi, ivi comprese le tasse di esercizio e l'ordinaria manutenzione (lubrificazione, ingrassaggio, visite tecniche periodiche, sostituzione lampadine e spie); c) gestione di altri eventuali impianti centralizzati (spurgo pozzi neri, fognature, etc) secondo le prescrizioni del Codice Civile; d) pulizia delle scale e delle aree dei locali comuni, relativa illuminazione, eventuale portierato e custodia, giardinaggio e, in genere, ordinaria cura dei servizi posti a disposizione comune dall'Amministrazione concedente; e) pagamento delle tasse di nettezza urbana, qualora l'utente non sia gia' sottoposto a tassazione individuale. Nel caso di servizi che interessano piu' immobili, le spese e gli oneri di cui sopra vanno preventivamente e proporzionalmente ripartiti fra gli immobili interessati. (10)........................ Il concessionario provvede in proprio, durante tutta la durata della concessione, alle spese relative ai lavori di minuto mantenimento legati al normale uso dell'alloggio (art. 1609 Cod. civ.). In particolare, sono a carico del concessionario, che li esegue direttamente, i lavori concernenti: a) tinteggiatura, verniciatura, parati, lucidature (esclusi gli infissi esterni) nel corso della concessione; b) manutenzione e riparazione di impianti idrici, elettrici, televisivi e simili siti all'interno degli alloggi e non incassati o sotto traccia; c) manutenzione e riparazione di impianti igienico-sanitari, rubinetteria, scaldabagni, cucinerie e simili; d) manutenzione e riparazione di infissi, serrature, chiavi, maniglie, cinghie e rulli per avvolgibili, mantovane e simili; e) sostituzione di vetri infranti. Tutte le spese occorrenti per riparare gli eventuali danni prodotti o causati da colpa, negligenza o cattivo uso dell'alloggio o del materiale ivi esistente verranno addebitato al concessionario all'atto della cessione dell'utenza. La constatazione dei danni sara' verbalizzata in contraddittorio all'atto della riconsegna o recupero dell'alloggio, in raffronto al verbale di consegna. In particolare, verranno addebitate le spese necessarie per i ripristini conseguenti a: a) rotture di pareti, pavimenti, soffitti, infissi, vetri e di altri impianti; b) asportazione di chiavi, maniglie, cinghie, avvolgibili, parti di impianti elettrici, idrici, meccanici e simili; c) modifiche abusivamente apportate allo stato dei luoghi come consegnati, salvo migliorie accettabili senza rimborso; d) danni alle parti comuni dell'immobile in occasione di traslochi, transiti e comunque riferibili ad uso anormale delle parti stesse. Il recupero delle somme addebitate avverra' con le medesime modalita' indicate in allegato "S" per la riscossione dei canoni, rette e quote forfetarie, a seconda del tipo di alloggio. Per gli alloggi ASGC il recupero delle somme avra' luogo secondo le procedure previste per gli alloggi soggetti a canone.