(Allegato C Atto di concessione di alloggio di servizio-art. 11)
                               Art. 11 

 
   Il concessionario e' tenuto al pagamento delle spose  di  gestione
dei servizi comuni, sulla base di tabelle millesimali calcolate -  in
conformita' alle disposizioni di legge vigenti in materia  -  a  cura
degli Enti esecutivi del Genio Militare e degli Organi corrispondenti
per la Marina e l'Aeronautica. In particolare, sono ripartite fra gli
utenti le spese per: 

 
a) gestione  degli  impianti  centralizzati  di  riscaldamento  e  di
   condizionamento ivi compresa la pulizia a fine stagione  invernale
   delle caldaie e canne fumarie, dei bruciatori o serbatoi; 
b) gestione degli impianti ascensori e montacarichi, ivi comprese  le
   tasse di esercizio  e  l'ordinaria  manutenzione  (lubrificazione,
   ingrassaggio, visite tecniche periodiche, sostituzione lampadine e
   spie); 
c) gestione di altri eventuali impianti centralizzati  (spurgo  pozzi
neri, fognature, etc) secondo le prescrizioni del Codice Civile; 
d) pulizia delle scale e  delle  aree  dei  locali  comuni,  relativa
   illuminazione, eventuale portierato e custodia, giardinaggio e, in
   genere, ordinaria cura dei servizi  posti  a  disposizione  comune
   dall'Amministrazione concedente; 
e) pagamento delle tasse di nettezza urbana, qualora l'utente non sia
gia' sottoposto a tassazione individuale. 

 
   Nel caso di servizi che interessano piu' immobili, le spese e  gli
oneri  di  cui  sopra  vanno  preventivamente   e   proporzionalmente
ripartiti fra gli immobili interessati. 
   (10)........................   Il   concessionario   provvede   in
proprio, durante  tutta  la  durata  della  concessione,  alle  spese
relative ai lavori di  minuto  mantenimento  legati  al  normale  uso
dell'alloggio (art. 1609 Cod. civ.). In particolare,  sono  a  carico
del concessionario, che li esegue direttamente, i lavori concernenti: 

 
a)  tinteggiatura,  verniciatura,  parati,  lucidature  (esclusi  gli
infissi esterni) nel corso della concessione; 
b) manutenzione  e  riparazione  di   impianti   idrici,   elettrici,
   televisivi e simili siti all'interno degli alloggi e non incassati
   o sotto traccia; 
c)  manutenzione  e  riparazione   di   impianti   igienico-sanitari,
rubinetteria, scaldabagni, cucinerie e simili; 
d)  manutenzione  e  riparazione  di  infissi,   serrature,   chiavi,
maniglie, cinghie e rulli per avvolgibili, mantovane e simili; 
e) sostituzione di vetri infranti. 

 
   Tutte  le  spese  occorrenti  per  riparare  gli  eventuali  danni
prodotti o causati da colpa, negligenza o cattivo uso dell'alloggio o
del materiale ivi esistente  verranno  addebitato  al  concessionario
all'atto della cessione dell'utenza. La constatazione dei danni sara'
verbalizzata in contraddittorio all'atto della riconsegna o  recupero
dell'alloggio, in raffronto al verbale di consegna.  In  particolare,
verranno addebitate le spese necessarie per i ripristini  conseguenti
a: 

 
a) rotture di pareti, pavimenti, soffitti, infissi, vetri e di  altri
impianti; 
b) asportazione di chiavi, maniglie, cinghie, avvolgibili,  parti  di
impianti elettrici, idrici, meccanici e simili; 
c) modifiche  abusivamente  apportate  allo  stato  dei  luoghi  come
consegnati, salvo migliorie accettabili senza rimborso; 

 
d) danni alle parti comuni dell'immobile in occasione  di  traslochi,
transiti e comunque riferibili ad uso anormale delle parti stesse. 

 
   Il recupero  delle  somme  addebitate  avverra'  con  le  medesime
modalita' indicate in allegato "S" per  la  riscossione  dei  canoni,
rette e quote forfetarie, a seconda del tipo  di  alloggio.  Per  gli
alloggi ASGC il recupero delle somme avra' luogo secondo le procedure
previste per gli alloggi soggetti a canone.