Art. 3 Il concessionario, delega l'Amministrazione dalla quale dipende o verra' a dipendere, in futuro, a trattenere, per tutta la durata della concessione, ed anche oltre e finche' duri l'occupazione, la quota mensile di euro........ e la quota forfetaria di euro....... per le spese comuni (art. 15 L. 497/78) nonche' quella che dovesse eventualmente risultare in futuro a seguito di aggiornamento/ adeguamento della misura del canone di cui al precedente articolo. La predetta delega ha effetto anche quando risultasse che il concessionario abbia gia' ceduto il quinto o il doppio quinto dello stipendio, ed anche quando lo stesso venisse comunque ridotto o decurtato da altre ritenute. La delega stessa avra', effetto fino alla estinzione di qualsiasi altro debito verso l'Amministrazione concedente, comunque nascente dal presente atto (spese per servizi comuni, forniture, lavori, danni, ecc.) e sara' sospesa soltanto previo nulla osta della suddetta Amministrazione.