(Allegato C Atto di concessione di alloggio di servizio-art. 4)
                               Art. 4 

 
   In caso di sospensione, totale o parziale, dello stipendio o degli
assegni mensili, sui quali e' rilasciata la presente  delega,  ed  in
qualsiasi evenienza che renda, in tutto o  in  parte,  inefficace  la
delega stessa, il concessionario si obbliga a  versare  direttamente,
per intero o per la differenza, il canone convenuto  e  le  ulteriori
spese previste dall'art. 3 e, a rate mensili anticipate, all'Ente che
gli verra' indicato. Se, mentre  dura  la  presente  concessione,  il
concessionario viene collocato in pensione, il canone e le  ulteriori
spese dovranno essere versate, a cura dell'utente, all'Ente  che  gli
verra' indicato.