Art. 4 In caso di sospensione, totale o parziale, dello stipendio o degli assegni mensili, sui quali e' rilasciata la presente delega, ed in qualsiasi evenienza che renda, in tutto o in parte, inefficace la delega stessa, il concessionario si obbliga a versare direttamente, per intero o per la differenza, il canone convenuto e le ulteriori spese previste dall'art. 3 e, a rate mensili anticipate, all'Ente che gli verra' indicato. Se, mentre dura la presente concessione, il concessionario viene collocato in pensione, il canone e le ulteriori spese dovranno essere versate, a cura dell'utente, all'Ente che gli verra' indicato.