(Allegato C Atto di concessione di alloggio di servizio-art. 5)
                               Art. 5 

 
La concessione decade qualora il concessionario: 

 
- impieghi l'abitazione per fini  non  conformi  alla  sua  specifica
funzione; 
- ceda in uso a terzi l'abitazione; 
- non osservi, in maniera grave e continuata, le  condizioni  per  la
gestione, l'uso e la manutenzione; 
- si sia reso moroso nel  pagamento  del  canone  e  delle  spese  di
riscaldamento, dei servizi ed accessori a suo carico; 
- al momento della concessione non sia stato in possesso  dei  titoli
necessari per ottenerla; 
- venga collocato a riposo o cessi comunque dal  servizio  attivo  in
  qualita'    di    militare    o    passi     all'impiego     civile
  nell'Amministrazione dello Stato (sempre che nella nuova  posizione
  non  conservi  il  diritto  all'alloggio  ai  sensi  del   presente
  Regolamento); 
- deceda; 
- (9). 

 
   Il titolo alla concessione dovra', essere  annualmente  comprovato
mediante atto notorio o dichiarazione sostitutiva, dal quale  risulti
che non sono intervenuti motivi di perdita del titolo  ai  sensi  del
presente  articolo.  L'Amministrazione,  inoltre,  per   sopravvenute
esigenze di servizio, ha  facolta'  di  revocare  la  concessione  in
qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio senza  che,  per  tale
fatto, il concessionario possa comunque avanzare pretese per danni  o
indennizzi. E' data facolta' al  concessionario  di  rinunciare  alla
concessione prima della scadenza.