Art. 5 La concessione decade qualora il concessionario: - impieghi l'abitazione per fini non conformi alla sua specifica funzione; - ceda in uso a terzi l'abitazione; - non osservi, in maniera grave e continuata, le condizioni per la gestione, l'uso e la manutenzione; - si sia reso moroso nel pagamento del canone e delle spese di riscaldamento, dei servizi ed accessori a suo carico; - al momento della concessione non sia stato in possesso dei titoli necessari per ottenerla; - venga collocato a riposo o cessi comunque dal servizio attivo in qualita' di militare o passi all'impiego civile nell'Amministrazione dello Stato (sempre che nella nuova posizione non conservi il diritto all'alloggio ai sensi del presente Regolamento); - deceda; - (9). Il titolo alla concessione dovra', essere annualmente comprovato mediante atto notorio o dichiarazione sostitutiva, dal quale risulti che non sono intervenuti motivi di perdita del titolo ai sensi del presente articolo. L'Amministrazione, inoltre, per sopravvenute esigenze di servizio, ha facolta' di revocare la concessione in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio senza che, per tale fatto, il concessionario possa comunque avanzare pretese per danni o indennizzi. E' data facolta' al concessionario di rinunciare alla concessione prima della scadenza.