(Allegato C Atto di concessione di alloggio di servizio-art. 8)
                               Art. 8 

 
   E' fatto  espresso  divieto  al  concessionario  di  far  eseguire
nell'alloggio  assegnatogli,  senza   preventivo   consenso   scritto
dell'Amministrazione concedente, migliorie o innovazioni di qualsiasi
natura le quali, in ogni caso, rimangono di  diritto  acquisite  alla
detta Amministrazione, senza che il concessionario possa asportarle o
pretendere compensi alla fine della concessione. Resta, pero',  salvo
il diritto dell'Amministrazione concedente di chiedere, ove lo creda,
che il concessionario rimetta le cose in pristino a proprie spese. In
caso di inadempimento vi provvedera'  direttamente  l'Amministrazione
concedente,  addebitando  la  spesa  al  concessionario.  Durante  la
concessione l'Amministrazione concedente ha diritto di fare  accedere
nell'alloggio - preavvisando l'interessato -  propri  dipendenti  per
quelle verifiche e quei lavori che riterra' necessari.