Art. 8 E' fatto espresso divieto al concessionario di far eseguire nell'alloggio assegnatogli, senza preventivo consenso scritto dell'Amministrazione concedente, migliorie o innovazioni di qualsiasi natura le quali, in ogni caso, rimangono di diritto acquisite alla detta Amministrazione, senza che il concessionario possa asportarle o pretendere compensi alla fine della concessione. Resta, pero', salvo il diritto dell'Amministrazione concedente di chiedere, ove lo creda, che il concessionario rimetta le cose in pristino a proprie spese. In caso di inadempimento vi provvedera' direttamente l'Amministrazione concedente, addebitando la spesa al concessionario. Durante la concessione l'Amministrazione concedente ha diritto di fare accedere nell'alloggio - preavvisando l'interessato - propri dipendenti per quelle verifiche e quei lavori che riterra' necessari.