ALLEGATO G FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE AST 1. Le singole graduatorie: - elencano i concorrenti che, avendone titolo, hanno presentato, fino all'ultimo giorno del mese precedente a quello di formazione delle graduatorie stesse, domande correttamente compilate e completamente documentato; - sono formate tre volte l'anno, alle date del 15 gennaio, 15 maggio, 15 settembre; - hanno validita' fino alla data di formazione della successiva graduatoria; - specificano, per ciascun concorrente indicato con grado, cognome, nome, categoria, Comando o ente di appartenenza: - gli elementi di calcolo; - l'ordine di graduatoria; - la composizione del nucleo familiare; - gli eventuali vincoli all'assegnazione; - eventuali note esplicative; - comprendono, in allegato, l'elenco degli esclusi, sospesi o decaduti con la specificazione della relativa motivazione. L'elenco dei concorrenti, in ordine di graduatoria e con il relativo punteggio conseguito, viene esposto per tutto il periodo di validita' della graduatoria in luoghi che consentano la massima diffusione. Tale elenco viene notificato a tutti i concorrenti. 2. Il concorrente, per poter essere inserito in graduatoria, deve aver presentato una domanda correttamente compilata e sottoscritta, come da allegato E/E bis nonche': - ultima busta paga in copia autenticata; - documentazione sanitaria: eventuale; - documentazione di sfratto esecutivo: eventuale. La presentazione di documentazione non conforme al vero, indipendentemente dalle conseguenze di carattere penale, comporta l'esclusione del concorrente dall'assegnazione di qualsiasi tipo di alloggio in tutto il territorio nazionale e per tempo illimitato. La documentazione, ai fini dell'aggiornamento della graduatoria, dovra' essere rinnovata: - all'insorgere di ogni eventuale variazione degli elementi dichiarati; - a richiesta della commissione di controllo alloggi. 3. La cancellazione dei concorrenti dalle graduatorie e' determinata da: - mancata occupazione di alloggio per il quale e' stata gia' sottoscritta dichiarazione di accettazione; - rinuncia a concorrere; - rinuncia all'assegnazione di alloggio idoneo, per due volte e per motivi non ritenuti validi dalla commissione di controllo alloggi; - esclusione dall'assegnazione di alloggio in tutto il territorio nazionale, per i motivi di cui al precedente paragrafo 2; - proprieta', usufrutto, comodato o assegnazione in cooperativa ancorche' indivisa di alloggio idoneo e disponibile nell'ambito del presidio ovvero circoscrizione alloggiativa da parte del concorrente o di altri componenti il nucleo familiare e conviventi; - mancato rinnovo della documentazione scaduta o richiesta; - assegnazione al concorrente medesimo o ad altro familiare convivente di alloggio di edilizia economica e popolare, ovunque ubicato nel territorio nazionale. 4. La graduatoria, calcolata in base alla formula che segue, e' formata disponendo i concorrenti in ordine crescente di punteggio espresso con due cifre decimali. I redditi base a calcolo sono conteggiati in migliaia di euro. A parita' di punteggio, ha precedenza nella collocazione in graduatoria, il concorrente con maggior numero di familiari a carico; in caso di ulteriore parita', la commissione di controllo alloggi determina la precedenza mediante sorteggio. R1 + R1 + R3 + R4 + G - (Dt + Dm + Ds + Di) ------------------------------------------- F Dove: R1 reddito annuo lordo del richiedente; R2 reddito annuo lordo del coniuge convivente; R3 reddito annuo lordo di altri familiari conviventi; R4 reddito annuo lordo non da lavoro di tutti i componenti il nucleo familiare; G coefficiente per il godimento di alloggio di servizio dell'Amministrazione militare (esclusi APP, SLI ed ASC) o di edilizia economica e popolare. Calcolo del "G": R1 x 0,1 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi; Dt coefficiente degli oneri per trasferimento di sedi o imbarco disposti d'autorita'. Calcolo del Dt: R1 x 0,20 relativo all'ultimo trasferimento di sede effettuato negli ultimi due anni; R1 x 0,10 da moltiplicare per il numero dei cambiamenti di sede, dovuti a trasferimento o imbarco, effettuati negli ultimi dieci anni nel territorio nazionale nella condizione di "con familiari conviventi e a carico amministrativo (condizione non necessaria per la moglie)"; Dm coefficiente degli oneri per gravi invalidita' o infermita' permanenti di uno o piu' componenti il nucleo familiare. L'ufficiale medico, designato nell'esprimere il parere circa l'applicabilita' del decreto ministeriale in ordine all'infer- mita', dovra' riferirsi a titolo orientativo e con criteri analo- ghi a quelli di cui alle prime due categorie - e, per casi parti- colari, anche alla terza - della tabella A annessa alla legge 18.3.1968, n. 313 "riordinamento della legislazione pensionistica di guerra" e successive modifiche. La commissione di controllo alloggi, sentito il parere dell'uffi- ciale medico designato ed acquisito ogni altro possibile elemento di giudizio, delibera circa l'applicazione o meno del decreto ministeriale. Calcolo del decreto ministeriale: indennita' integrativa speciale per dodici; Ds coefficiente per sfratto esecutivo da alloggio non di servizio. Calcolo del "Ds": R1 x 0,20; Di coefficiente per l'imbarco su unita' navali dipendenti dal Co- mando in capo della squadra navale o di unita' navali diparti- mentali. Calcolo del "Di": R1x 0,10; F coefficiente relativo alla composizione del nucleo familiare convivente. Calcolo dell' "F": somma dei singoli coefficienti attribuiti a ciascun componente il nucleo familiare con i seguenti valori: 4 per il capo famiglia; 4 per il coniuge convivente; 8 per il capo famiglia vedovo o divorziato o separato legalmente con figli conviventi e fiscalmente a carico; 3 per ogni figlio convivente e fiscalmente a carico superiore a 14 anni; 2 per ogni figlio convivente e fiscalmente a carico inferiore a 14 anni.