(Allegato G)
                             ALLEGATO G 
 
                  FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE AST 
 
1. Le singole graduatorie: 
 
- elencano i concorrenti che, avendone titolo, hanno presentato, fino
  all'ultimo giorno del mese precedente a quello di formazione  delle
  graduatorie stesse, domande correttamente compilate e completamente
  documentato; 
- sono formate tre volte l'anno, alle date del 15 gennaio, 15 maggio,
15 settembre; 
- hanno validita' fino  alla  data  di  formazione  della  successiva
graduatoria; 
- specificano, per ciascun concorrente indicato con  grado,  cognome,
nome, categoria, Comando o ente di appartenenza: 
- gli elementi di calcolo; 
- l'ordine di graduatoria; 
- la composizione del nucleo familiare; 
- gli eventuali vincoli all'assegnazione; 
- eventuali note esplicative; 
-  comprendono,  in  allegato,  l'elenco  degli  esclusi,  sospesi  o
decaduti con la specificazione della relativa motivazione. 
 
   L'elenco dei concorrenti,  in  ordine  di  graduatoria  e  con  il
relativo punteggio conseguito, viene esposto per tutto il periodo  di
validita' della graduatoria  in  luoghi  che  consentano  la  massima
diffusione. 
   Tale elenco viene notificato a tutti i concorrenti. 
   2. Il concorrente, per poter essere inserito in graduatoria,  deve
aver presentato una domanda correttamente compilata  e  sottoscritta,
come da allegato E/E bis nonche': 
 
   - ultima busta paga in copia autenticata; 
   - documentazione sanitaria: eventuale; 
   - documentazione di sfratto esecutivo: eventuale. 
 
   La  presentazione  di  documentazione  non   conforme   al   vero,
indipendentemente dalle conseguenze  di  carattere  penale,  comporta
l'esclusione del concorrente dall'assegnazione di qualsiasi  tipo  di
alloggio in tutto il territorio nazionale e per tempo illimitato.  La
documentazione, ai fini dell'aggiornamento della graduatoria,  dovra'
essere rinnovata: 
 
-  all'insorgere  di  ogni  eventuale   variazione   degli   elementi
dichiarati; 
- a richiesta della commissione di controllo alloggi. 
 
   3.  La  cancellazione  dei  concorrenti   dalle   graduatorie   e'
determinata da: 
 
- mancata  occupazione  di  alloggio  per  il  quale  e'  stata  gia'
sottoscritta dichiarazione di accettazione; 
- rinuncia a concorrere; 
- rinuncia all'assegnazione di alloggio idoneo, per due volte  e  per
motivi non ritenuti validi dalla commissione di controllo alloggi; 
- esclusione dall'assegnazione di alloggio  in  tutto  il  territorio
nazionale, per i motivi di cui al precedente paragrafo 2; 
- proprieta',  usufrutto,  comodato  o  assegnazione  in  cooperativa
  ancorche' indivisa di alloggio idoneo e disponibile nell'ambito del
  presidio  ovvero   circoscrizione   alloggiativa   da   parte   del
  concorrente o di altri componenti il nucleo familiare e conviventi; 
- mancato rinnovo della documentazione scaduta o richiesta; 
- assegnazione  al  concorrente  medesimo  o   ad   altro   familiare
  convivente di alloggio di edilizia economica  e  popolare,  ovunque
  ubicato nel territorio nazionale. 
 
   4. La graduatoria, calcolata in base alla formula  che  segue,  e'
formata disponendo i concorrenti in  ordine  crescente  di  punteggio
espresso con due cifre  decimali.  I  redditi  base  a  calcolo  sono
conteggiati  in  migliaia  di  euro.  A  parita'  di  punteggio,   ha
precedenza nella collocazione  in  graduatoria,  il  concorrente  con
maggior numero di familiari a carico; in caso di  ulteriore  parita',
la commissione di controllo alloggi determina la precedenza  mediante
sorteggio. 
 
 
              R1 + R1 + R3 + R4 + G - (Dt + Dm + Ds + Di) 
    
              -------------------------------------------


    
                                F 
 
Dove: 
 
R1 reddito annuo lordo del richiedente; 
 
R2 reddito annuo lordo del coniuge convivente; 
 
R3 reddito annuo lordo di altri familiari conviventi; 
 
R4 reddito annuo lordo non da lavoro di tutti i componenti il nucleo 
   familiare; 
 
       G coefficiente per il godimento di alloggio di servizio 
   dell'Amministrazione militare (esclusi APP, SLI ed ASC) o di 
   edilizia economica e popolare. 
 
   Calcolo del "G": 
 
   R1 x 0,1 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi; 
 
   Dt coefficiente degli oneri per trasferimento di sedi o imbarco 
   disposti d'autorita'. Calcolo del Dt: 
 
   R1 x 0,20 relativo all'ultimo trasferimento di sede effettuato 
   negli ultimi due anni; 
 
   R1 x 0,10 da moltiplicare per il numero dei cambiamenti di sede, 
   dovuti a trasferimento o imbarco, effettuati negli ultimi dieci 
   anni nel territorio nazionale nella condizione di "con familiari 
   conviventi e a carico amministrativo (condizione non necessaria 
   per la moglie)"; 
 
   Dm coefficiente degli oneri per gravi invalidita' o infermita' 
   permanenti di uno o piu' componenti il nucleo familiare. 
   L'ufficiale medico, designato nell'esprimere il parere circa 
   l'applicabilita' del decreto ministeriale in ordine all'infer- 
   mita', dovra' riferirsi a titolo orientativo e con criteri analo- 
   ghi a quelli di cui alle prime due categorie - e, per casi parti- 
   colari, anche alla terza - della tabella A annessa alla legge 
   18.3.1968, n. 313 "riordinamento della legislazione pensionistica 
   di guerra" e successive modifiche. 
   La commissione di controllo alloggi, sentito il parere dell'uffi- 
   ciale medico designato ed acquisito ogni altro possibile elemento 
   di giudizio, delibera circa l'applicazione o meno del decreto 
   ministeriale. 
   Calcolo del decreto ministeriale: 
 
   indennita' integrativa speciale per dodici; 
 
Ds coefficiente per sfratto esecutivo da alloggio non di servizio. 
   Calcolo del "Ds": 
 
   R1 x 0,20; 
 
Di coefficiente per l'imbarco su unita' navali dipendenti dal Co- 
   mando in capo della squadra navale o di unita' navali diparti- 
   mentali. 
   Calcolo del "Di": 
 
   R1x 0,10; 
 
   F coefficiente relativo alla composizione del nucleo familiare 
  convivente. 
  Calcolo dell' "F": 
 
  somma dei singoli coefficienti attribuiti a ciascun componente il 
  nucleo familiare con i seguenti valori: 
 
  4 per il capo famiglia; 
 
  4 per il coniuge convivente; 
 
  8 per il capo famiglia vedovo o divorziato o separato legalmente 
  con figli conviventi e fiscalmente a carico; 
 
  3 per ogni figlio convivente e fiscalmente a carico superiore a 14 
  anni; 
 
  2 per ogni figlio convivente e fiscalmente a carico inferiore a 14 
  anni.