Art. 3. Modalita' di tenuta della banca di dati 1. La banca di dati e' tenuta in modo informatizzato secondo regole procedurali di carattere tecnico operativo. 2. Il sistema informatico e' strutturato con modalita' che assicurano: a) l'individuazione dell'ufficio al quale il dato appartiene; b) l'individuazione del soggetto che inserisce o modifica il dato; c) l'avvenuta ricezione da parte del sistema informatico dell'inserimento o della modifica del dato. 3. La conformita' alle regole procedurali di carattere tecnico operativo e' certificata dal responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, prima della messa in uso.