Art. 5. Modalita' di accesso alla banca di dati 1. L'accesso alle informazioni contenute nella banca di dati e il rilascio di copie ed estratti e' disciplinato come segue; esso e': a) riservato ai magistrati dei tribunali per i minorenni e delle procure presso i tribunali per i minorenni cui sia attribuita la trattazione dello specifico procedimento di adozione nonche' ai magistrati degli altri uffici della giurisdizione minorile. In quest'ultimo caso, il capo dell'ufficio individua i magistrati autorizzati all'accesso; b) consentito al personale appartenente agli uffici della giurisdizione minorile, previa autorizzazione da parte del capo dell'ufficio; c) consentito agli interessati, come individuati dalla lettera i) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, solo quanto ai loro dati personali e nel rispetto dei diritti loro spettanti a norma del titolo II della Parte I del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per il tramite dei tribunali per i minorenni e delle procure presso i tribunali per i minorenni. 2. Ciascuna postazione avente accesso alla banca di dati resta soggetta a previa registrazione con annotazione dei dati identificativi dell'utente. 3. I dati personali concernenti l'identificazione degli utenti del servizio e le operazioni di accesso e consultazione della banca di dati di cui al comma 1 lettere a) e b) sono utilizzabili per fini di sicurezza del sistema e di accertamento di eventuali illeciti, nel rispetto dei principi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonche' per statistiche sulla base di dati anonimi. 4. Gli utenti possono utilizzare i dati personali consultati per esclusivi scopi connessi alle finalita' per le quali la banca di dati e' istituita.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo della lettera i) del comma 1 dell'art. 4 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: «i) "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;». - Il titolo II della Parte I del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, reca: «Diritti dell'interessato». - Si riporta il testo dell'art. 11 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: «Art. 11 (Modalita' del trattamento e requisiti dei dati). - 1. I dati personali oggetto di trattamento sono: a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; c) esatti e, se necessario, aggiornati; d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalita' per le quali sono raccolti o successivamente trattati; e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. 2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati».