Art. 5.
               Modalita' di accesso alla banca di dati
  1.  L'accesso  alle informazioni contenute nella banca di dati e il
rilascio di copie ed estratti e' disciplinato come segue; esso e':
    a) riservato  ai magistrati dei tribunali per i minorenni e delle
procure  presso  i  tribunali  per  i minorenni cui sia attribuita la
trattazione  dello  specifico  procedimento  di  adozione  nonche' ai
magistrati  degli  altri  uffici  della  giurisdizione  minorile.  In
quest'ultimo  caso,  il  capo  dell'ufficio  individua  i  magistrati
autorizzati all'accesso;
    b) consentito   al   personale  appartenente  agli  uffici  della
giurisdizione  minorile,  previa  autorizzazione  da  parte  del capo
dell'ufficio;
    c) consentito agli interessati, come individuati dalla lettera i)
del  comma  1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, solo quanto ai loro dati personali e nel rispetto dei diritti
loro  spettanti  a  norma  del  titolo  II  della Parte I del decreto
legislativo  30 giugno 2003, n. 196, per il tramite dei tribunali per
i minorenni e delle procure presso i tribunali per i minorenni.
  2.  Ciascuna  postazione  avente  accesso  alla banca di dati resta
soggetta   a   previa   registrazione   con   annotazione   dei  dati
identificativi dell'utente.
  3.  I dati personali concernenti l'identificazione degli utenti del
servizio  e  le  operazioni di accesso e consultazione della banca di
dati  di cui al comma 1 lettere a) e b) sono utilizzabili per fini di
sicurezza  del  sistema  e di accertamento di eventuali illeciti, nel
rispetto   dei  principi  dell'articolo 11  del  decreto  legislativo
30 giugno  2003,  n.  196, nonche' per statistiche sulla base di dati
anonimi.
  4.  Gli  utenti  possono utilizzare i dati personali consultati per
esclusivi scopi connessi alle finalita' per le quali la banca di dati
e' istituita.
 
          Note all'art. 5:
              - Si  riporta  il  testo  della  lettera i) del comma 1
          dell'art.  4 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003,
          n. 196:
                «i)  "interessato",  la  persona  fisica,  la persona
          giuridica,  l'ente  o  l'associazione  cui si riferiscono i
          dati personali;».
              - Il  titolo  II  della  Parte  I  del  citato  decreto
          legislativo   30 giugno   2003,   n.  196,  reca:  «Diritti
          dell'interessato».
              - Si  riporta  il testo dell'art. 11 del citato decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
              «Art.  11  (Modalita'  del  trattamento e requisiti dei
          dati). - 1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
                a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
                b) raccolti   e  registrati  per  scopi  determinati,
          espliciti  e  legittimi,  ed utilizzati in altre operazioni
          del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
                c) esatti e, se necessario, aggiornati;
                d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle
          finalita'  per  le  quali  sono  raccolti o successivamente
          trattati;
                e) conservati    in    una    forma    che   consenta
          l'identificazione  dell'interessato per un periodo di tempo
          non  superiore  a  quello necessario agli scopi per i quali
          essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
              2.  I  dati  personali  trattati  in  violazione  della
          disciplina  rilevante  in  materia  di trattamento dei dati
          personali non possono essere utilizzati».