Art. 4 Sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione alla professione di medico chirurgo 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, primo comma, del regolamento sugli esami di Stato, approvato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione 9 settembre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957, con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' indetta, per l'anno 2004, una sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, riservata ai possessori della laurea in medicina e chirurgia, conseguita secondo l'ordinamento previgente alla riforma di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ed ai relativi decreti attuativi, entro la seconda sessione ordinaria dell'anno accademico 2002-2003. 2. Le prove degli esami di cui al comma 1 si svolgono secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 19 ottobre 2001, n. 445. 3. Gli esami di cui al comma 1 si svolgono nelle sedi individuate con ordinanza ministeriale, tenuto conto del numero degli interessati. 4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede con le maggiori entrate realizzate dalle universita' con i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi posti a carico dei candidati per l'iscrizione all'esame di Stato, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e per il bilancio delle universita'. 5. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo si svolgono secondo la disciplina prevista dal citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 445 del 2001.