Art. 4
            Sessione straordinaria di esami di Stato per
         l'abilitazione alla professione di medico chirurgo

  1.  In  deroga  a quanto previsto dall'articolo 1, primo comma, del
regolamento  sugli esami di Stato, approvato con decreto del Ministro
per  la  pubblica  istruzione  9  settembre  1957,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  271  del  2 novembre 1957, con ordinanza del
Ministro   dell'istruzione,   dell'universita'  e  della  ricerca  e'
indetta,  per  l'anno  2004,  una  sessione straordinaria di esami di
Stato  per  l'abilitazione  all'esercizio della professione di medico
chirurgo,   riservata  ai  possessori  della  laurea  in  medicina  e
chirurgia,  conseguita  secondo l'ordinamento previgente alla riforma
di  cui  al  decreto  del  Ministro  dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  3  novembre 1999, n. 509, ed ai relativi
decreti  attuativi,  entro  la  seconda  sessione ordinaria dell'anno
accademico 2002-2003.
  2.  Le  prove  degli esami di cui al comma 1 si svolgono secondo le
disposizioni  vigenti  prima  della  data  di  entrata  in vigore del
decreto   del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca 19 ottobre 2001, n. 445.
  3.  Gli  esami di cui al comma 1 si svolgono nelle sedi individuate
con   ordinanza   ministeriale,   tenuto   conto   del  numero  degli
interessati.
  4.  All'onere  derivante  dall'attuazione del presente articolo, si
provvede  con  le maggiori entrate realizzate dalle universita' con i
proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi posti a
carico dei candidati per l'iscrizione all'esame di Stato, senza oneri
aggiuntivi  per  il  bilancio  dello  Stato  e  per il bilancio delle
universita'.
  5.  Fermo  restando quanto previsto dal presente articolo gli esami
di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico
chirurgo  si  svolgono  secondo  la  disciplina  prevista  dal citato
decreto   del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca n. 445 del 2001.