(Trattato-art. 10)
Articolo 10 - Sistema multilaterale di accesso e di ripartizione  dei
                              vantaggi 
 
   10.1  Nelle  loro  relazioni  con  gli  altri  Stati,   le   Parti
riconoscono i diritti  sovrani  degli  Stati  sulle  proprie  risorse
fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura,  ivi  compreso  il
fatto che la facolta' di determinare l'accesso a tali risorse  spetta
ai governi e dipende dalla legislazione nazionale. 
   10.2 Nell'esercizio dei loro diritti sovrani, le Parti  contraenti
convengono di istituire un sistema multilaterale efficiente, efficace
e trasparente sia per favorire l'accesso alle  risorse  fitogenetiche
per l'alimentazione e l'agricoltura,  sia  per  condividere  in  modo
giusto ed equo, i vantaggi derivanti dall'uso di  dette  risorse,  in
una prospettiva complementare e di reciproco rafforzamento.