(Trattato-art. 11)
        Articolo 11 - Applicazione del sistema multilaterale 
 
   11.1 Per conseguire  gli  obiettivi  di  conservazione  e  di  uso
sostenibile  delle  risorse  fitogenetiche  per   l'alimentazione   e
l'agricoltura,  e  di  ripartizione  giusta  ed  equa  dei   vantaggi
derivanti dalla loro utilizzazione, come indicato all'Articolo 1,  il
sistema multilaterale  si  applica  alle  risorse  fitogenetiche  per
l'alimentazione e l'agricoltura enumerate all'Annesso  I  sulla  base
dei criteri di sicurezza alimentare e d'interdipendenza. 
   11.2 Il sistema multilaterale, come  indicato  all'Articolo  11.1,
incorpora  tutte  le  risorse  fitogenetiche  per  l'alimentazione  e
l'agricoltura enumerate all'Annesso I che sono gestite e amministrate
dalle Parti contraenti e che  dipendono  dal  demanio  pubblico.  Per
ottenere  un'applicazione  la  piu'  completa  possibile,  le   Parti
invitano tutti gli  altri  detentori  di  risorse  fitogenetiche  per
l'alimentazione e l'agricoltura enumerate all'Annesso I a incorporare
tali risorse fitogenetiche per l'alimentazione  e  l'agricoltura  nel
sistema multilaterale. 
   11.3 Le Parti contraenti convengono  inoltre  di  prendere  misure
appropriate per incoraggiare le persone fisiche  e  morali  sotto  la
loro  giurisdizione   che   detengono   risorse   fitogenetiche   per
l'alimentazione  e  l'agricoltura   enumerate   all'Annesso   I,   ad
incorporare  tali  risorse  fitogenetiche   per   l'alimentazione   e
l'agricoltura nel sistema multilaterale. 
   11.4 Entro due anni successivi all'entrata in vigore del Trattato,
l'Organo direttivo valuta i progressi realizzati per l'inclusione nel
sistema multilaterale delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione
e  l'agricoltura  di  cui  all'Articolo  11.3  A  seguito   di   tale
valutazione, l'Organo direttivo decide se sia il caso di continuare a
facilitare  l'accesso  alle  persone  fisiche  e  giuridiche  di  cui
all'Articolo 12.3 che non hanno incluso  tali  risorse  fitogenetiche
per l'alimentazione e l'agricoltura nel sistema  multilaterale  o  di
prendere ogni altro provvedimento che ritiene adeguato. 
   11.5  Il  sistema  multilaterale  include  altresi'   le   risorse
fitogenetiche   per   l'alimentazione   e   l'agricoltura   enumerate
all'Annesso  I  conservate  elle  raccolte   ex   situ   dei   Centri
internazionali di ricerca agronomica del  Gruppo  consultivo  per  la
ricerca agricola internazionale (GCRAI), come  previsto  all'articolo
15.1.a  ed  in   altre   istituzioni   internazionali   conformemente
all'articolo 15.5.