Articolo 11 - Applicazione del sistema multilaterale 11.1 Per conseguire gli obiettivi di conservazione e di uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, e di ripartizione giusta ed equa dei vantaggi derivanti dalla loro utilizzazione, come indicato all'Articolo 1, il sistema multilaterale si applica alle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura enumerate all'Annesso I sulla base dei criteri di sicurezza alimentare e d'interdipendenza. 11.2 Il sistema multilaterale, come indicato all'Articolo 11.1, incorpora tutte le risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura enumerate all'Annesso I che sono gestite e amministrate dalle Parti contraenti e che dipendono dal demanio pubblico. Per ottenere un'applicazione la piu' completa possibile, le Parti invitano tutti gli altri detentori di risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura enumerate all'Annesso I a incorporare tali risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura nel sistema multilaterale. 11.3 Le Parti contraenti convengono inoltre di prendere misure appropriate per incoraggiare le persone fisiche e morali sotto la loro giurisdizione che detengono risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura enumerate all'Annesso I, ad incorporare tali risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura nel sistema multilaterale. 11.4 Entro due anni successivi all'entrata in vigore del Trattato, l'Organo direttivo valuta i progressi realizzati per l'inclusione nel sistema multilaterale delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura di cui all'Articolo 11.3 A seguito di tale valutazione, l'Organo direttivo decide se sia il caso di continuare a facilitare l'accesso alle persone fisiche e giuridiche di cui all'Articolo 12.3 che non hanno incluso tali risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura nel sistema multilaterale o di prendere ogni altro provvedimento che ritiene adeguato. 11.5 Il sistema multilaterale include altresi' le risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura enumerate all'Annesso I conservate elle raccolte ex situ dei Centri internazionali di ricerca agronomica del Gruppo consultivo per la ricerca agricola internazionale (GCRAI), come previsto all'articolo 15.1.a ed in altre istituzioni internazionali conformemente all'articolo 15.5.