Articolo 15 - Raccolte ex situ di risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura detenute dai Centri internazionali di ricerca agronomica del Gruppo consultivo per la ricerca agricola internazionale e da altre istituzioni internazionali. 15.1 Le Parti contraenti riconoscono la rilevanza, per il presente trattato, delle raccolte ex situ di risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura detenute a titolo fiduciario dai Centri internazionali di ricerca agronomica (CIRA) del Gruppo consultivo per la ricerca agricola internazionale (GCRAI). Le Parti contraenti esortano i CIRA a firmare accordi con l'Organo direttivo per quanto concerne le raccolte ex situ, in conformita' alle seguenti condizioni: a)le risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura enumerate all'Annesso I del presente Trattato e detenute dai CIRA sono disponibili conformemente alle disposizioni enunciate nella Parte IV del presente Trattato; b) le risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, diverse da quelle enumerate all'Annesso I del presente Trattato e raccolte prima dell'entrata in vigore di quest'ultimo, che sono detenute dai CIRA, sono disponibili conformemente alle disposizioni dell'ATM attualmente in vigore secondo gli accordi conclusi fra i CIRA e la FAO. Questo ATM e' emendato mediante una decisione dell'Organo direttivo, al piu' tardi nella sua seconda sessione ordinaria, in consultazione con i CIRA, conformemente alle disposizioni pertinenti del presente Trattato, in particolare gli Articoli 12 e 13, ed alle seguenti condizioni: i) CIRA informano periodicamente l'Organo direttivo degli ATM conclusi in conformita' ad un calendario da stabilirsi dall'Organo direttivo; ii) Le Parti contraenti sul cui territorio le risorse fitogeniche per l'alimentazione e l'agricoltura sono state raccolte in situ, ricevono campioni di tali risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, a domanda, senza ATM; iii) I vantaggi stipulati nel suddetto ATM e destinati al meccanismo di cui all'Articolo 19.3f si applicano in particolare alla conservazione ed all'uso sostenibile delle risorse fitogeniche per l'alimentazione e l'agricoltura in questione, specialmente nei programmi nazionali e regionali dei paesi in via di sviluppo e dei paesi in transizione, e soprattutto nei centri di diversita' e nei paesi meno progrediti; iv) I CIRA prendono ogni provvedimento appropriato in loro potere per garantire il rispetto costante delle condizioni stabilite negli accordi di trasferimento di materiale e informano con diligenza l'Organo direttivo riguardo ai casi di non applicazione. c) I CIRA riconoscono all'Organo direttivo il potere di fornire indicazioni generali sulle raccolte in situ che detengono e che sono assoggettate alle norme del presente Trattato. d) Gli impianti scientifici e tecnici in cui queste raccolte ex situ sono conservate, rimangono sotto l'autorita' dei CIRA, che si impegnano a gestire e ad amministrare tali raccolte ex situ in conformita' alle norme accettate sul piano internazionale, in particolare le norme relative alle banche genetiche, come approvate dalla Commissione delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura della F.A.O. e) Su richiesta di un CIRA, il Segretario si adopera per fornire un approccio tecnico adeguato. f) Il Segretario ha in qualsiasi momento il diritto ad accedere agli impianti e quello d'ispezionare tutte le attivita' che concernono direttamente la conservazione e lo scambio del materiale di cui al presente Articolo, che vi sono effettuate. g) Qualora la regolare conservazione di queste raccolte ex situ detenute dai CIRA sia impedita o minacciata da un qualsiasi avvenimento, ivi compresa la forza maggiore, il Segretario, con il consenso del paese ospitante, aiuta ad evacuarle o a trasferirle in tutta la misura del possibile. 15.2 Le Parti contraenti convengono di garantire un accesso facilitato alle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura incluse nell'Annesso I nel quadro del sistema multilaterale, ai CIRA del GCRAI che hanno firmato accordi con l'Organo direttivo in conformita' al presente Trattato. Questi centri sono iscritti in una lista detenuta dal Segretario e messa a disposizione delle Parti contraenti che ne fanno domanda. 15.3 IL materiale diverso da quello enumerato all'Annesso I, che e' ricevuto e conservato dai CIRA dopo l'entrata in vigore del presente Trattato, e' accessibile a condizioni compatibili con quelle reciprocamente convenute fra i CIRA che ricevono il materiale ed il paese di origine di tali risorse, o il paese che ha acquisito tali risorse conformemente alla Convenzione sulla diversita' biologica o ad un'altra legislazione applicabile. 15.4 Le Parti contraenti sono incoraggiate a concedere ai CIRA che hanno firmato accordi con l'Organo direttivo, l'accesso a condizioni reciprocamente convenute, alle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura di piante coltivate non enumerate all'Annesso I, che sono rilevanti per i programmi e le attivita' dei CIRA. 15.5 L'Organo direttivo si adopera altresi' per instaurare accordi ai fini indicati nel presente Articolo con altre istituzioni internazionali competenti.