(Trattato-art. 15)
Articolo  15  -  Raccolte  ex  situ  di  risorse  fitogenetiche   per
l'alimentazione e l'agricoltura detenute dai Centri internazionali di
ricerca agronomica del Gruppo  consultivo  per  la  ricerca  agricola
        internazionale e da altre istituzioni internazionali. 
 
   15.1 Le Parti contraenti riconoscono la rilevanza, per il presente
trattato,  delle  raccolte  ex  situ  di  risorse  fitogenetiche  per
l'alimentazione e l'agricoltura  detenute  a  titolo  fiduciario  dai
Centri  internazionali  di  ricerca  agronomica  (CIRA)  del   Gruppo
consultivo per la ricerca agricola internazionale (GCRAI).  Le  Parti
contraenti esortano i CIRA a firmare accordi con  l'Organo  direttivo
per quanto concerne le raccolte ex situ, in conformita' alle seguenti
condizioni: 
 
a)le  risorse  fitogenetiche  per  l'alimentazione  e   l'agricoltura
   enumerate all'Annesso I del presente Trattato e detenute dai  CIRA
   sono disponibili conformemente alle disposizioni  enunciate  nella
   Parte IV del presente Trattato; 
b) le risorse  fitogenetiche  per  l'alimentazione  e  l'agricoltura,
   diverse da quelle enumerate all'Annesso I del presente Trattato  e
   raccolte prima dell'entrata in vigore di  quest'ultimo,  che  sono
   detenute   dai   CIRA,   sono   disponibili   conformemente   alle
   disposizioni dell'ATM attualmente in vigore  secondo  gli  accordi
   conclusi fra i CIRA e la FAO. Questo ATM e' emendato mediante  una
   decisione dell'Organo direttivo, al piu' tardi nella  sua  seconda
   sessione ordinaria, in consultazione  con  i  CIRA,  conformemente
   alle disposizioni pertinenti del presente Trattato, in particolare
   gli Articoli 12 e 13, ed alle seguenti condizioni: 
 
   i) CIRA informano  periodicamente  l'Organo  direttivo  degli  ATM
conclusi in conformita' ad un calendario  da  stabilirsi  dall'Organo
direttivo; 
   ii) Le Parti contraenti sul cui territorio le risorse  fitogeniche
per l'alimentazione e l'agricoltura  sono  state  raccolte  in  situ,
ricevono campioni di tali risorse fitogenetiche per l'alimentazione e
l'agricoltura, a domanda, senza ATM; 
   iii)  I  vantaggi  stipulati  nel  suddetto  ATM  e  destinati  al
meccanismo di cui all'Articolo 19.3f si applicano in particolare alla
conservazione ed all'uso sostenibile delle  risorse  fitogeniche  per
l'alimentazione  e  l'agricoltura  in  questione,  specialmente   nei
programmi nazionali e regionali dei paesi in via di  sviluppo  e  dei
paesi in transizione, e soprattutto nei centri di  diversita'  e  nei
paesi meno progrediti; 
   iv) I CIRA prendono ogni provvedimento appropriato in loro  potere
per garantire il rispetto costante delle condizioni  stabilite  negli
accordi di trasferimento  di  materiale  e  informano  con  diligenza
l'Organo direttivo riguardo ai casi di non applicazione. 
 
c) I CIRA riconoscono  all'Organo  direttivo  il  potere  di  fornire
   indicazioni generali sulle raccolte in situ che  detengono  e  che
   sono assoggettate alle norme del presente Trattato. 
d) Gli impianti scientifici e tecnici in cui queste raccolte ex  situ
   sono conservate, rimangono sotto  l'autorita'  dei  CIRA,  che  si
   impegnano a gestire e ad amministrare tali  raccolte  ex  situ  in
   conformita' alle norme  accettate  sul  piano  internazionale,  in
   particolare  le  norme  relative  alle  banche   genetiche,   come
   approvate  dalla  Commissione  delle  risorse  fitogenetiche   per
   l'alimentazione e l'agricoltura della F.A.O. 
e) Su richiesta di un CIRA, il Segretario si adopera per  fornire  un
   approccio tecnico adeguato. 
f) Il Segretario ha in qualsiasi momento il diritto ad accedere  agli
   impianti e quello d'ispezionare tutte le attivita' che  concernono
   direttamente la conservazione e lo scambio del materiale di cui al
   presente Articolo, che vi sono effettuate. 
g) Qualora la regolare  conservazione  di  queste  raccolte  ex  situ
   detenute dai CIRA  sia  impedita  o  minacciata  da  un  qualsiasi
   avvenimento, ivi compresa la forza maggiore, il Segretario, con il
   consenso del paese ospitante, aiuta ad evacuarle o  a  trasferirle
   in tutta la misura del possibile. 
 
   15.2 Le  Parti  contraenti  convengono  di  garantire  un  accesso
facilitato  alle  risorse   fitogenetiche   per   l'alimentazione   e
l'agricoltura  incluse  nell'Annesso  I  nel   quadro   del   sistema
multilaterale, ai CIRA  del  GCRAI  che  hanno  firmato  accordi  con
l'Organo direttivo in conformita' al presente Trattato. Questi centri
sono iscritti  in  una  lista  detenuta  dal  Segretario  e  messa  a
disposizione delle Parti contraenti che ne fanno domanda. 
   15.3 IL materiale diverso da quello enumerato all'Annesso  I,  che
e' ricevuto e conservato  dai  CIRA  dopo  l'entrata  in  vigore  del
presente Trattato, e' accessibile a condizioni compatibili con quelle
reciprocamente convenute fra i CIRA che ricevono il materiale  ed  il
paese di origine di tali risorse, o il paese che  ha  acquisito  tali
risorse conformemente alla Convenzione sulla diversita'  biologica  o
ad un'altra legislazione applicabile. 
   15.4 Le Parti contraenti sono incoraggiate a concedere ai CIRA che
hanno firmato accordi con l'Organo direttivo, l'accesso a  condizioni
reciprocamente   convenute,   alle    risorse    fitogenetiche    per
l'alimentazione e l'agricoltura di  piante  coltivate  non  enumerate
all'Annesso I, che sono rilevanti per i programmi e le attivita'  dei
CIRA. 
   15.5 L'Organo direttivo si adopera altresi' per instaurare accordi
ai  fini  indicati  nel  presente  Articolo  con  altre   istituzioni
internazionali competenti.