(Trattato-art. 17)
Articolo  17  -  Sistema  mondiale   d'informazione   sulle   risorse
          fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura 
 
   17.1 Le Parti contraenti cooperano  allo  scopo  di  sviluppare  e
rafforzare un sistema mondiale d'informazioni in modo  da  facilitare
gli scambi  d'informazioni  sulla  base  dei  sistemi  d'informazione
esistenti,  sulle  questioni  scientifiche,  tecniche  ed  ambientali
relative   alle   risorse   fitogenetiche   per   l'alimentazione   e
l'agricoltura,  nella  convinzione  che  tali  scambi  d'informazioni
contribuiscano alla condivisione dei vantaggi, rendendo disponibili a
tutte le Parti contraenti le informazioni sulle risorse fitogenetiche
per  l'alimentazione  e  l'agricoltura.  Nel  sviluppare  il  sistema
mondiale d'informazioni, si ricerca la cooperazione con il Centro  di
scambi della Convenzione sulla diversita' biologica. 
   17.2 In base ad una notifica delle Parti contraenti ed in caso  di
pericolo che metta  a  repentaglio  il  mantenimento  efficace  delle
risorse fitogenetiche per  l'alimentazione  e  l'agricoltura,  dovra'
essere rapidamente dato l'allarme  allo  scopo  di  salvaguardare  il
materiale genetico. 
   17.3 Le  Parti  contraenti  cooperano  con  la  Commissione  delle
risorse genetiche per  l'alimentazione  e  l'agricoltura  della  FAO,
nella  sua  regolare  rivalutazione   dello   stato   delle   risorse
fitogeniche per l'alimentazione e l'agricoltura nel mondo, in modo da
facilitare l'attuazione del Piano  d'azione  mondiale  ad  evoluzione
costante di cui all'Articolo 14.