(Trattato-art. 28)
                   Articolo 28 - Entrata in vigore 
 
   28.1 Fatte salve le disposizioni dell'Articolo 29.2., il  presente
Trattato  entra  in  vigore  a  decorrere  dal   novantesimo   giorno
successivo al deposito del quarantesimo  strumento  di  ratifica,  di
accettazione, di approvazione o di adesione, a condizione che  almeno
venti strumenti di ratifica, di accettazione, di  approvazione  o  di
adesione siano stati depositati da Membri della FAO. 
   28.2 Per ciascun Membro della FAO e per ogni Stato il  quale,  pur
non essendo Membro della FAO,  e'  membro  dell'Organizzazione  delle
Nazioni  Unite,  di  una  delle  sue  istituzioni   specializzate   o
dell'Agenzia  internazionale  dell'energia  atomica   che   ratifica,
accetta ed approva il  presente  Trattato  o  vi  aderisce,  dopo  il
deposito, conformemente all'Articolo 28.1, del quarantesimo strumento
di ratifica, di accettazione,  di  approvazione  o  di  adesione,  il
Trattato  entra  in  vigore  a  decorrere  dal   novantesimo   giorno
successivo  al  deposito  del   suo   strumento   di   ratifica,   di
accettazione, di approvazione o di adesione.