Articolo 28 - Entrata in vigore 28.1 Fatte salve le disposizioni dell'Articolo 29.2., il presente Trattato entra in vigore a decorrere dal novantesimo giorno successivo al deposito del quarantesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, a condizione che almeno venti strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione siano stati depositati da Membri della FAO. 28.2 Per ciascun Membro della FAO e per ogni Stato il quale, pur non essendo Membro della FAO, e' membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di una delle sue istituzioni specializzate o dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica che ratifica, accetta ed approva il presente Trattato o vi aderisce, dopo il deposito, conformemente all'Articolo 28.1, del quarantesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, il Trattato entra in vigore a decorrere dal novantesimo giorno successivo al deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.