(Appendice II Parte II-art. 3)
                             Articolo 3 
 
   Se, entro un termine di due mesi dopo la domanda di istituire  una
commissione di conciliazione, tutti i membri  della  commissione  non
sono stati nominati  dalle  parti  alla  controversia,  il  Direttore
generale della FAO, su richiesta della parte alla controversia che ne
ha fatto domanda, procede  alle  nomine  necessarie  entro  un  nuovo
termine di due mesi.