Art. 14. 
          Semplificazione degli adempimenti amministrativi 
  1. Per i pagamenti diretti si applica quanto previsto dall'articolo
22 del regolamento (CE) n. 1782/2003. L'AGEA, sentiti  gli  organismi
pagatori, adotta le  procedure  per  l'attuazione  dell'articolo  22,
commi 2 e 3, del predetto regolamento. 
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, attraverso il SIAN  sono  comunicati,  senza  oneri  per  il
destinatario, e nel rispetto delle disposizioni  di  cui  al  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le modalita' attraverso le  quali
ciascun soggetto che esercita attivita' agricola accede direttamente,
anche per via telematica, alle  informazioni  contenute  nel  proprio
fascicolo aziendale. 
  3. Il SIAN assicura le modalita' di riconoscimento dell'utente e di
firma sicure attraverso la firma digitale, emessa per i  procedimenti
di propria competenza, e la Carta dell'agricoltore e del pescatore di
cui all'articolo 13, comma 2. 
  4.  Ai  fini  dell'aggiornamento  del  repertorio   delle   notizie
economiche e amministrative (REA), le Camere di commercio, industria,
artigianato  e  agricoltura   (CCIAA)   competenti   per   territorio
acquisiscono, attraverso  le  modalita'  prevista  dall'articolo  15,
comma  4,  del  decreto  legislativo  30  aprile  1998,  n.  173,  le
dichiarazioni  del   soggetto   che   esercita   attivita'   agricola
modificative del fascicolo aziendale. Per le  predette  finalita'  il
SIAN puo' altresi' stipulare apposite convenzioni con i  soggetti  di
cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo  27  maggio  1999,  n.
165, e successive modificazioni. 
  5.  Ai  fini  dell'attuazione  dell'articolo  18,  comma   2,   del
regolamento  (CE)  n.  1782/2003,  nonche'   dell'aggiornamento   del
fascicolo  aziendale  di  cui  all'articolo  13,comma  1,  nel   SIAN
confluiscono i dati e le informazioni relativi all'identificazione  e
registrazione degli animali di  cui  alla  direttiva  92/102/CEE  del
Consiglio, del 27 novembre 1992, e al regolamento (CE)  n.  1760/2000
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000. 
  6. Ove non siano espressamente previsti specifici  diversi  termini
dalla regolamentazione comunitaria vigente, per le  istanze  relative
all'esercizio  dell'attivita'  agricola  presentate   alla   pubblica
amministrazione per il tramite dei Centri autorizzati  di  assistenza
agricola (CAA) di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n.  165,
e successive modificazioni, la pubblica amministrazione, nonche'  gli
enti pubblici economici procedenti adottano il  provvedimento  finale
entro centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza  gia'  istruita
dal Centro di assistenza agricola  (CAA);  decorso  tale  termine  la
domanda si intende accolta. A tale fine i CAA rilasciano ai  soggetti
che esercitano l'attivita'  agricola  certificazione  della  data  di
inoltro dell'istanza alla pubblica amministrazione  competente.  Sono
fatti salvi i termini piu' brevi previsti per i singoli procedimenti,
nonche' quanto disposto dal  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole e forestali in data 18 dicembre 2002. 
  7.  I  soggetti  che  esercitano  attivita'  agricola  che  abbiano
ottenuto la concessione di aiuti, contributi e agevolazioni ai  sensi
della  normativa  comunitaria,  nazionale   e   regionale,   relativa
all'esercizio  della  propria  attivita'  da  parte  della   pubblica
amministrazione, qualora inoltrino nuove istanze possono rendere  una
dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio   attestante   che   le
informazioni contenute  nel  fascicolo  aziendale  non  hanno  subito
variazioni. 
  8. I soggetti di cui all'articolo  6,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, nei
rapporti con i soggetti che  esercitano  l'attivita'  agricola  hanno
l'obbligo di avvalersi delle  informazioni  contenute  nel  fascicolo
aziendale. La pubblica amministrazione interessata, ivi compresi  gli
enti pubblici economici, li acquisisce d'ufficio, prioritariamente in
via telematica, utilizzando i servizi di certificazione ed i  servizi
di interscambio e cooperazione del SIAN. 
  9.  Al  fine  di  semplificare  gli  adempimenti  amministrativi  e
contabili a carico delle imprese agricole, fatti salvi i  compiti  di
indirizzo e monitoraggio del Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  4,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n.  450,  sono  trasferiti
all'AGEA i compiti di coordinamento e  di  gestione  per  l'esercizio
delle funzioni di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno  1984,  n.
194. 
  10. L'AGEA subentra, dalla data di entrata in vigore  del  presente
decreto legislativo, in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al
SIAN di cui al comma 9. A  tale  fine  sono  trasferite  all'AGEA  le
relative risorse finanziarie, umane e strumentali. 
  11. Il comma 3 dell'articolo 30 del decreto legislativo  18  maggio
2001, n. 228, e' sostituito dal seguente: 
  "3. Con  riferimento  al  prodotti  elencati  nell'Allegato  I  del
Trattato istitutivo della Comunita' europea, negli Allegati  I  e  II
del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio, del 14 luglio 1992,
come modificato dal  regolamento  (CE)  n.  692/2003  del  Consiglio,
dell'8 aprile 2003, ed agli altri prodotti qualificati  agricoli  dal
diritto comunitario,  anche  ai  fini  dell'uniforme  classificazione
merceologica, con regolamento del Ministro delle politiche agricole e
forestali sono disciplinate le  modalita'  di  attuazione  di  quanto
previsto dal comma 1.". 
  12. L'attivita' di autoriparazione di macchine agricole e  rimorchi
effettuata sui mezzi  propri  dalle  imprese  agricole  provviste  di
officina non e' soggetta  alle  disposizioni  di  cui  alla  legge  5
febbraio 1992, n. 122. 
  13. La legge 8 agosto 1991, n. 264, non si applica all'attivita' di
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto  relativa  alle
macchine agricole di cui all'articolo 57 del decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Si riporta il testo dell'art. 22 del regolamento (CE)
          n. 1782/2003, e successive modificazioni: 
              "Art. 22  (Domande  di  aiuto).  -1.  Per  i  pagamenti
          diretti soggetti al sistema integrato, ciascun  agricoltore
          presenta ogni anno una domanda indicante, se del caso: 
                tutte le parcelle agricole dell'azienda; 
                il numero e l'ammontare dei diritti all'aiuto; 
                ogni  altra  informazione  richiesta   dal   presente
          regolamento o dallo Stato membro interessato. 
              2. Gli Stati membri possono disporre che le domande  di
          aiuto debbano indicare soltanto gli elementi  che  cambiano
          rispetto   all'anno   precedente.    Gli    Stati    membri
          distribuiscono moduli prestampati  basati  sulle  superfici
          determinate nell'anno  precedente  e  forniscono  materiale
          grafico indicante l'ubicazione delle superfici stesse. 
              3. Gli  Stati  membri  possono  disporre  che  un'unica
          domanda di aiuto copra piu'  di  uno  o  la  totalita'  dei
          regimi di sostegno elencati nell'allegato I, o anche  altri
          regimi di sostegno.". 
              - Il  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, reca: "Codice in  materia
          di protezione dei dati personali". 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  15,  comma  4,  del
          decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173: 
              "4. Con apposita convenzione le amministrazioni di  cui
          ai commi precedenti definiscono i termini  e  le  modalita'
          tecniche per lo scambio dei dati, attraverso l'adozione  di
          un protocollo di interscambio dati. Il  sistema  automatico
          di interscambio dei dati e' attuato  secondo  modalita'  in
          grado di assicurare la salvaguardia dei dati personali e la
          certezza delle operazioni effettuate,  garantendo  altresi'
          il trasferimento delle informazioni in  ambienti  operativi
          eterogenei, nel  pieno  rispetto  della  pariteticita'  dei
          soggetti coinvolti.". 
              - Il testo dell'art. 3-bis del decreto  legislativo  27
          maggio 1999, n. 165, e' riportato nelle note all'art. 13. 
              - Si riporta il testo dell'art. 18,  paragrafo  2,  del
          regolamento (CE) n. 1782/2003, e successive modificazioni: 
              "2. In caso di applicazione degli articoli 67, 68,  69,
          70 e 71, il  sistema  integrato  comprende  un  sistema  di
          identificazione e di registrazione degli animali  istituito
          ai sensi, da un lato, del regolamento (CE) n. 1760/2000 del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che
          istituisce un sistema di identificazione e di registrazione
          dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni  bovine
          e dei prodotti a base di carni  bovine  e,  dall'altro,  ai
          sensi del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17
          dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione
          e di registrazione degli ovini e dei caprini.". 
              -  La  direttiva  27  novembre  1992,  n.  92/102   del
          Consiglio,  pubblicata  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
          Comunita' europea 5 dicembre 1992, n. L  355,  e'  relativa
          all'identificazione e alla registrazione degli animali. 
              - Il regolamento (CE) 17 luglio 2000, n. 1760/2006, del
          Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea 11 agosto  2000,
          n. L 204, istituisce un sistema  di  identificazione  e  di
          registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle
          carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine,  e  che
          abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio. 
              - Il  decreto  legislativo  27  maggio  1999,  n.  165,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 giugno 1999, n. 137,
          reca: "Soppressione dell'AIMA  e  istituzione  dell'Agenzia
          per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma  dell'art.
          11 della legge 15 marzo 1997, n. 59". 
              - Il decreto del Ministro delle  politiche  agricole  e
          forestali in data  18  dicembre  2002  riguarda  i  compiti
          attribuiti  ai  Centri  di  assistenza  agricola  (CAA)  in
          materia di esigibilita' delle domande e delle dichiarazioni
          presentate dagli utenti. 
              - Il testo  dell'art.  6,  comma  1,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999,  n.  503,  e'
          riportato nelle note all'art. 13. 
              - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 4, del decreto
          del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450: 
              "4. Il Dipartimento sovrintende alla gestione dei  beni
          ed alle attivita'  di  ricerca,  di  sperimentazione  e  di
          conservazione di competenza dell'ex Azienda di Stato per le
          foreste demaniali, non trasferiti alle regioni, e  provvede
          alla gestione,  indirizzo,  coordinamento  e  monitoraggio,
          anche  ai  sensi  dell'art.  3,  comma   2,   del   decreto
          legislativo  12  febbraio  1993,   n.   39,   del   Sistema
          informativo agricolo nazionale (S.I.A.N.),  anche  ai  fini
          del  sistema  statistico  nazionale,  dell'Anagrafe   delle
          aziende agricole e del rispetto degli obblighi  comunitari.
          Il Dipartimento si  avvale  di  un  Nucleo  per  i  sistemi
          informativi  e  statistici  in  agricoltura,  con  funzioni
          consultive in materia di  programmazione,  coordinamento  e
          verifica, composto di dieci  addetti  scelti  tra  soggetti
          esperti nelle discipline  di  informatica  e  statistica  e
          coordinato  dal  responsabile   dei   servizi   informativi
          automatizzati,  di  cui  all'art.  10  del  citato  decreto
          legislativo n. 39 del 1993.  Il  Ministro  delle  politiche
          agricole e forestali  determina,  con  proprio  decreto  di
          concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio  e  della
          programmazione   economica,   l'indennita'   spettante   ai
          componenti del nucleo.". 
              - Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 4 giugno
          1984, n. 194: 
              "Art. 15. - Ai  fini  dell'esercizio  delle  competenze
          statali in  materia  di  indirizzo  e  coordinamento  delle
          attivita'  agricole  e  della  conseguente  necessita'   di
          acquisire e verificare tutti i  dati  relativi  al  settore
          agricolo nazionale, il Ministro  dell'agricoltura  e  delle
          foreste  e'  autorizzato   all'impianto   di   un   sistema
          informativo agricolo nazionale attraverso la stipula di una
          o piu' convenzioni con societa' a prevalente partecipazione
          statale, anche indiretta, per la  realizzazione,  messa  in
          funzione ed eventuale gestione temporanea di  tale  sistema
          informativo in base  ai  criteri  e  secondo  le  direttive
          fissate dal Ministro medesimo. 
              Le convenzioni  di  cui  al  precedente  comma,  aventi
          durata non superiore a cinque anni, sono  stipulate,  e  le
          relative spese sono eseguite, anche in  deroga  alle  norme
          sulla contabilita' dello Stato ed all'art. 14  della  legge
          28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di
          gestione fuori bilancio. 
              Per  i  fini  di  cui  al  precedente  primo  comma  e'
          autorizzata, per il triennio 1984-1986, la spesa di lire  6
          miliardi in ragione di lire 2 miliardi per  ciascuno  degli
          anni dal 1984 al 1986.". 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  30  del   decreto
          legislativo 18 maggio 2001, n.  228,  come  modificato  dal
          decreto legislativo qui pubblicato: 
              "Art. 30 (Adeguamento  delle  borse  merci).  -  1.  Le
          contrattazioni delle merci e  delle  derrate  di  cui  alla
          legge 20 marzo 1913, n.  272,  e  successive  modificazioni
          sono svolte anche attraverso strumenti  informatici  o  per
          via telematica. 
              2.  Al  fine  di  rendere  uniformi  le  modalita'   di
          gestione, di  vigilanza  e  di  accesso  alle  negoziazioni
          telematiche, le camere di commercio, industria, artigianato
          e agricoltura adottano, durante un periodo sperimentale  di
          dodici mesi, apposite  norme  tecniche,  in  conformita'  a
          quanto stabilito dal decreto del  Ministro  dell'industria,
          del commercio e dell'artigianato 20 dicembre 2000, idonee a
          consentire  l'accesso   alle   contrattazioni,   anche   da
          postazioni remote, ad una unica piattaforma telematica. 
              3. Con riferimento ai prodotti elencati nell'allegato I
          del Trattato  istitutivo  della  Comunita'  europea,  negli
          allegati I e II del  regolamento  (CEE)  n.  2081/1992  del
          Consiglio,  del  14  luglio  1992,  come   modificato   dal
          regolamento (CE) n. 692/2003 del Consiglio,  dell'8  aprile
          2003, ed  agli  altri  prodotti  qualificati  agricoli  dal
          diritto   comunitario,   anche   ai   fini    dell'uniforme
          classificazione merceologica, con regolamento del  Ministro
          delle politiche agricole e forestali sono  disciplinate  le
          modalita' di attuazione di quanto previsto dal comma 1. 
              4. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al
          comma 3, i risultati in termini di prezzi di riferimento  e
          di quantita' delle merci e delle derrate negoziate  in  via
          telematica sono oggetto di comunicazione,  da  parte  delle
          societa' di gestione, alle Deputazioni delle  Borse  merci,
          nonche'  di  pubblicazione  nel  bollettino  ufficiale  dei
          prezzi,  edito  dalle  camere  di   commercio,   industria,
          artigianato e agricoltura. 
              5. Dalla data di entrata in vigore del  regolamento  di
          cui al comma 3 le norme della legge 20 marzo 1913, n.  272,
          cessano  di  avere   applicazione   nei   confronti   delle
          contrattazioni    dei    prodotti    fungibili    agricoli,
          agroindustriali, ittici e tipici.". 
              - L'allegato I del Trattato istitutivo della  Comunita'
          europea elenca i prodotti cui si applicano le  disposizioni
          degli articoli del Trattato relativi all'agricoltura. 
              - Il regolamento CEE n. 2081/92, del Consiglio  del  14
          luglio 1992,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Comunita'  europea  24  luglio  1992,  e'   relativo   alla
          protezione   delle   indicazioni   geografiche   e    delle
          denominazioni   d'origine   dei   prodotti   agricoli    ed
          alimentari. 
              - Il regolamento (CE) n. 692/2003, del Consiglio dell'8
          aprile 2003,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Comunita' europea 17 aprile 2003,  n.  L  99,  modifica  il
          regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle
          indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei
          prodotti agricoli ed alimentari. 
              - La legge 5 febbraio 1992, n.  122,  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  19  febbraio  1992,   n.   41,   reca:
          "Disposizioni in materia di  sicurezza  della  circolazione
          stradale e disciplina dell'attivita' di autoriparazione.". 
              - La legge 8 agosto  1991,  n.  264,  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  21  agosto   1991,   n.   195,   reca:
          "Disciplina   dell'attivita'   di   consulenza    per    la
          circolazione dei mezzi di trasporto.". 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  57  del   decreto
          legislativo  30  aprile  1992,   n.   285,   e   successive
          modificazioni: 
              "Art. 57 (Macchine agricole). - 1. Le macchine agricole
          sono macchine a ruote  o  a  cingoli  destinate  ad  essere
          impiegate nelle attivita' agricole e forestali  e  possono,
          in quanto veicoli,  circolare  su  strada  per  il  proprio
          trasferimento e per il trasporto per  conto  delle  aziende
          agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso
          agrario, nonche'  di  addetti  alle  lavorazioni;  possono,
          altresi', portare attrezzature destinate alla esecuzione di
          dette attivita'. 
              2. Ai fini della circolazione  su  strada  le  macchine
          agricole si distinguono in: 
                a) semoventi: 
                  1) trattrici agricole:  macchine  a  motore  con  o
          senza  piano  di  carico  munite  di   almeno   due   assi,
          prevalentemente atte alla trazione, concepite  per  tirare,
          spingere, portare  prodotti  agricoli  e  sostanze  di  uso
          agrario    nonche'    azionare    determinati    strumenti,
          eventualmente  equipaggiate  con  attrezzature  portate   o
          semiportate da considerare parte integrante della trattrice
          agricola; 
                  2) macchine agricole operatrici a due o piu'  assi:
          macchine  munite  o  predisposte  per   l'applicazione   di
          speciali apparecchiature  per  l'esecuzione  di  operazioni
          agricole; 
                  3)  macchine  agricole  operatrici  ad   un   asse:
          macchine guidabili  da  conducente  a  terra,  che  possono
          essere  equipaggiate  con  carrello  separabile   destinato
          esclusivamente  al  trasporto  del  conducente.  La   massa
          complessiva non puo' superare 0,7 t compreso il conducente; 
                b) trainate: 
                  1)  macchine  agricole  operatrici:  macchine   per
          l'esecuzione di operazioni agricole e per il  trasporto  di
          attrezzature e di accessori funzionali per  le  lavorazioni
          meccanico-agrarie,  trainabili  dalle   macchine   agricole
          semoventi ad eccezione di quelle di cui alla lettera a), n.
          3; 
                  2) rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico e
          trainabili dalle trattrici agricole; possono  eventualmente
          essere muniti di apparecchiature per lavorazioni  agricole;
          qualora  la  massa  complessiva  a  pieno  carico  non  sia
          superiore a 1,5 t, sono considerati parte integrante  della
          trattrice traente. 
              3. Ai fini della circolazione su  strada,  le  macchine
          agricole  semoventi  a  ruote  pneumatiche  o   a   sistema
          equivalente non devono essere atte a  superare,  su  strada
          orizzontale, la velocita' di 40 km/h; le macchine  agricole
          a ruote metalliche, semi pneumatiche o a cingoli metallici,
          purche'  muniti  di  sovrappattini,  nonche'  le   macchine
          agricole  operatrici  ad  un  asse  con  carrello  per   il
          conducente non devono essere atte  a  superare,  su  strada
          orizzontale, la velocita' di 15 km/h. 
              4. Le macchine agricole di cui alla lettera a),  numeri
          1 e 2, e di cui alla  lettera  b),  n.  1,  possono  essere
          attrezzate con un numero  di  posti  per  gli  addetti  non
          superiore a tre, compreso quello del conducente; i rimorchi
          agricoli possono essere adibiti per il trasporto  esclusivo
          degli addetti, purche' muniti di  idonea  attrezzatura  non
          permanente.".