IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18,  recante  l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri,
ed in particolare l'articolo 173, quinto comma;
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Visto il regolamento concernente la residenza in sede dei familiari
di  dipendenti  in  servizio all'estero, approvato con il decreto del
Presidente  della Repubblica 3 luglio 1991, n. 306, ed in particolare
l'articolo  3, comma 2, quale modificato dall'articolo 28 della legge
23 aprile 2003, n. 109;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445,  recante  il  testo  unico  delle disposizioni legislative e
regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa, ed in
particolare  l'articolo  47  relativo  alle dichiarazioni sostitutive
dell'atto  di  notorieta'  e  l'articolo 76 relativo alle conseguenze
penali delle dichiarazioni mendaci o degli atti falsi;
  Udito  il  parere  del Consiglio di Stato n. 4924/03 espresso dalla
sezione   consultiva   per   gli  atti  normativi  nell'Adunanza  del
24 novembre 2003;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi  dell'articolo 17,  comma 3, della citata legge 23 agosto 1988,
n.  400,  in  data 11 febbraio 2004 ed il relativo nulla osta in data
18 febbraio 2004;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Entro  il  31 gennaio  di  ogni  anno, il personale in servizio
all'estero  con  familiari  a carico stabilmente residenti in sede e'
tenuto  ad  attestare,  all'ufficio  di  appartenenza,  se i suddetti
familiari,  nell'anno  solare  precedente, siano stati assenti o meno
dalla  sede  indicando,  in  caso  affermativo, i periodi di assenza,
mediante   apposita   dichiarazione   sostitutiva   resa   ai   sensi
dell'articolo   47   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
  2.  Indipendentemente  dalla scadenza indicata al comma precedente,
il  dipendente il cui familiare a carico abbia gia' superato i limiti
di  assenza  previsti,  nel  corso  dell'anno  solare, per la sede di
servizio   all'estero,  puo'  comunicare  tale  superamento  con  una
dichiarazione  sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto
del   Presidente  della  Repubblica  28 dicembre  2000,  n.  445,  da
indirizzare  al competente ufficio dell'amministrazione centrale, per
il tramite dell'ufficio di appartenenza.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
          1967,   n.   18,   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale
          18 febbraio  1967,  n.  44,  supplemento  ordinario,  reca:
          «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri».
              -  La  legge  23 agosto  1988, n. 400, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  12 settembre 1988, n. 214, supplemento
          ordinario,  reca:  «Disciplina  dell'attivita' di Governo e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri».
          Si trascrive l'art. 17, commi 3 e 4:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti  intermisteriali,  ferma restando la
          necessitadi apposita autorizzazione da parte della legge. I
          regolamenti  ministeriali  ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di cui al commna 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale».
              -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio
          1991,   n.   306,   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale
          30 settembre  1991,  n. 229, reca: «Regolamento concernente
          la  residenza  in  sede  dei  familiari  di  dipendenti  in
          servizio all'estero». Si trascrive l'art. 3, comma 2:
              «2. La materia relativa all'accertamento dei periodi di
          effettivo soggiorno dei familiari del dipendente nella sede
          e'  disciplinata  con  decreto  del  Ministro  degli affari
          esteri».
              -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          28 dicembre   2000,   n.  445,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  20 febbraio  2001, n. 42, supplemento ordinario,
          reca:   «Testo   unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari  in  materia di documentazione amministrativa
          (Testo A)». Si trascrivono gli articoli 47 e 76:
              «Art.   47   (Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di
          notorieta).  1.  L'atto  di  notorieta'  concernente stati,
          qualita'  personali  o fatti che siano a diretta conoscenza
          dell'interessato  e'  sostituito  da  dichiarazione  resa e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'art. 38.
              2.  La  dichiarazione  resa  nell'interesse proprio del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e  fatti  relativi  ad  altri  soggetti  di  cui egli abbia
          diretta conoscenza.
              3.  Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari  di  pubblici  servizi,  tutti  gli stati, le
          qualita'  personali  e  i  fatti non espressamente indicati
          nell'art.  46  sono comprovati dall'interessato mediante la
          dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
              4.  Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
          che  la  denuncia  all'autorita'  di polizia giudiziaria e'
          presupposto   necessario   per   attivare  il  procedimento
          amministrativo  di  rilascio  del duplicato di documenti di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali  dell'interessato,  lo  smarrimento dei documenti
          medesimi  e'  comprovato  da  chi  ne richiede il duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva.».
              «Art.   76  (Norme  penali).  -  1.  Chiunque  rilascia
          dichiarazioni  mendaci,  forma  atti  falsi o ne fa uso nei
          casi  previsti  dal presente testo unico e' punito ai sensi
          del codice penale e delle leggi speciali in materia.
              2.  L'esibizione  di  un  atto contenente dati non piu'
          rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso.
              3.  Le  dichiarazioni  sostitutive  rese ai sensi degli
          articoli 46  e  47  e le dichiarazioni rese per conto delle
          persone  indicate  nell'art.  4,  comma 2, sono considerate
          come fatte a pubblico ufficiale.
              4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi
          per   ottenere   la   nomina   ad  un  pubblico  ufficio  o
          l'autorizzazione  all'esercizio  di una professione o arte,
          il   giudice,   nei   casi   piu'   gravi,  puo'  applicare
          l'interdizione  temporanea  dai  pubblici  uffici  o  dalla
          professione e arte.».
          Nota all'art. 1:
              -  Per  il  riferimento  all'art.  47  del  decreto del
          Presidente  della  Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445, si
          vedano le note alle premesse.