Art. 2. 1. Gli uffici all'estero trasmettono, entro il 28 febbraio di ogni anno, al competente ufficio dell'amministrazione centrale le dichiarazioni rese da ogni dipendente con familiari a carico stabilmente residenti in sede, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1. Nella comunicazione dell'ufficio all'estero deve risultare, per ciascun dipendente, se siano stati superati o meno i limiti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1991, n. 306, per la corresponsione degli aumenti per situazione di famiglia e, in caso affermativo, di quanti giorni tali limiti siano stati superati.
Nota all'art. 2: - Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1991, n. 306, si vedano le note alle premesse.