Art. 2.
  1.  Gli uffici all'estero trasmettono, entro il 28 febbraio di ogni
anno,   al   competente   ufficio  dell'amministrazione  centrale  le
dichiarazioni   rese  da  ogni  dipendente  con  familiari  a  carico
stabilmente  residenti in sede, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1.
Nella  comunicazione  dell'ufficio  all'estero  deve  risultare,  per
ciascun dipendente, se siano stati superati o meno i limiti stabiliti
dal  decreto  del  Presidente della Repubblica 3 luglio 1991, n. 306,
per  la corresponsione degli aumenti per situazione di famiglia e, in
caso affermativo, di quanti giorni tali limiti siano stati superati.
 
          Nota all'art. 2:
              -  Per  il  riferimento al decreto del Presidente della
          Repubblica  3 luglio  1991,  n. 306, si vedano le note alle
          premesse.