Art. 3. 1. Qualora il dipendente ometta di presentare nei termini richiesti la dichiarazione prevista dall'articolo 1, il competente ufficio dell'amministrazione centrale provvedera' a recuperare le somme gia' corrisposte a titolo di aumenti per situazione di famiglia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 9 marzo 2004 Il Ministro: Frattini Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2004 Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 361