Art. 3.
  1. Qualora il dipendente ometta di presentare nei termini richiesti
la  dichiarazione  prevista  dall'articolo  1,  il competente ufficio
dell'amministrazione  centrale provvedera' a recuperare le somme gia'
corrisposte a titolo di aumenti per situazione di famiglia.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Roma, 9 marzo 2004

                                                Il Ministro: Frattini

Visto, il Guardasigilli: Castelli

  Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2004
  Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 361