Art. 6. 
  Procedure di trasferimento alle regioni di disponibilita' del FSN 
1. Al fine di attivare gli interventi di cui all'articolo 5, le 
regioni  competenti,  attuata  la  procedura  di  delimitazione   del
territorio  colpito  e  di  accertamento   dei   danni   conseguenti,
deliberano, entro il termine  perentorio  di  sessanta  giorni  dalla
cessazione dell'evento dannoso, la  proposta  di  declaratoria  della
eccezionalita'  dell'evento  stesso,  nonche',  tenendo  conto  della
natura dell'evento e dei danni, l'individuazione delle provvidenze da
concedere fra quelle previste dall'articolo 5 e la relativa richiesta
di spesa. Il suddetto  termine  e'  prorogato  di  trenta  giorni  in
presenza di eccezionali e motivate difficolta' accertate dalla giunta
regionale. 
  2. Il  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali,  previo
accertamento degli effetti degli eventi  calamitosi,  dichiara  entro
trenta giorni dalla richiesta delle regioni interessate,  l'esistenza
del   carattere   di   eccezionalita'   delle   calamita'   naturali,
individuando i territori danneggiati  e  le  provvidenze  sulla  base
della richiesta. 
  3. Il Ministro delle politiche agricole e forestali,  d'intesa  con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto dei fabbisogni
di spesa, dispone trimestralmente, con proprio decreto, il  piano  di
riparto, delle somme da prelevarsi  dal  FSN  e  da  trasferire  alle
regioni. Al trasferimento sui conti correnti  regionali  delle  somme
assegnate si provvede mediante giro conto.