(Allegato)
                                                             Allegato 
 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
 
 
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE 
                                                  Roma, 22 marzo 1999 
Eccellenza, 
ho l'onore di fare riferimento alla Sua lettera del 22 marzo 1999, il
cui testo e' il seguente: 
"Eccellenza, 
ho l'onore di fare riferimento all'articolo  41,  paragrafo  2  della
Convenzione, che si basa sull'Articolo K3  del  Trattato  sull'Unione
Europea,  sull'istituzione  di  un   Ufficio   Europeo   di   Polizia
(Convenzione Europol del  26  luglio  1995)  e  di  proporre  che  si
concordi che  i  privilegi  e  le  immunita'  necessari  al  corretto
svolgimento  dei  compiti  degli  ufficiali  di  collegamento  presso
l'Europol siano i seguenti: 
1. Definizioni 
Nel presente Accordo: 
a)  "Ufficiale  di  collegamento"  indica:  ogni  ufficiale   inviato
all'Europol in base all'Articolo 5 dells Convenzione Europol; 
b) "Governo" indica il Governo del Regno dei Paesi Bassi; 
c) "autorita' dello Stato ospitante"  indica  le  autorita'  statali,
municipali o altre autorita' del Regno dei Paesi Bassi.  che  possono
essere preposte nel contesto di ed in conformita' con le leggi  e  le
consuetudini applicabiii nel Regno dei Paesi Bassi; 
d) "Stato Membro" indica la Repubblica italiana; 
e) "Archivi dell'ufflciale di collegamento" indica tutti i fascicoli,
la corrispondenza, i documenti, i manoscritti, i dati su  computer  o
su altri mezzi di comunicazione,  le  fotografie,  le  pellicole,  le
registrazioni video o sonore che  appartengono  a  o  si  trovino  in
possesso dell'ufficiale di collegamento, e tutti i materiali analoghi
che, a parere unanime dello Stato membro e del Governo,  fanno  parte
degli - archivi dell'ufficiale di collegamento. 
------ 
 
Ambasciatore Christian Mark Johan Kroner, 
Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi, 
Via Michele Mercati, 8 
00197 ROMA 
 
2. Privilegi e immunita' 
1) Ferme restando le disposizioni del presente  Accordo,  l'ufficiale
di collegamento e i membri della sua famiglia  che  fanno  parte  del
nucleo familiare e non siano di nazionalita' olandese, godranno nel e
nei confronti del Regno dei Paesi  Bassi  degli  stessi  privilegi  e
delle  stesse  immunita'  di  cui  godono  i  membri  del   personale
diplomatico ai sensi della  Convenzione  di  Vienna  sulle  Relazioni
Diplomatiche del 18 aprile 1961. 
2) L'immunita' concessa alle  persone  di  cui  al  paragrafo  1  del
presente Articolo non coprira: 
i) le cause civili di una parte terza  per  danni,  comprese  lesioni
personali o decesso, conseguenti ad un incidente  stradale  provocato
da una qualsiasi di tali persone,  e  non  pregiudica  l'Articolo  32
della Convenzione Europol; 
ii)	la giurisdizione penale e civile sugli atti svolti  al  di  fuori
dei loro compiti ufficiali. 
3) Gli obblighi degli Stati Invianti e  del  loro  personale  che  si
applicano  ai  sensi  della  Convenzione  di  Vienna  ai  membri  del
personale  diplomatico  si  applicheranno  alle  persone  di  cui  al
paragrafo 1 del presente Articolo. 
3. Ingresso, permanenza, partenza 
1) Il Governo, ove necessario, agevolera' l'ingresso, la permanenza e
la partenza dell'ufficiale di collegamento e  dei  membri  della  sua
famiglia che fanno parte del nucleo familiare. 
2) Il presente Articolo non precludera'  che  vengano  chieste  prove
ragionevoli  per  determinare  se  le  persone  che  rivendicano   il
trattamento di cui al presente  Articolo  rientrano  nelle  categorie
descritte al paragrafo 1 del presente Articolo. 
3) I visti che potranno essere richiesti  dalle  persone  di  cui  al
presente Articolo saranno concessi gratuitamente e il piu  celermente
possibile. 
4. Occupazione 
I  membri  della  famiglia  che  fanno  parte  del  nucleo  familiare
dell'ufficiale di collegamento e che  non  siano  in  possesso  della
nazionalita di uno Stato Membro dell'Unione Europeal saranno esentati
dall'obbligo di ottenere un permesso di  lavoro  per  la  durata  del
distacco dell'ufficiale di collegamento. 
 
              L'Ambasciatore del Regno dei Paesi Bassi 
                                                  Roma, 22 marzo 1999 
Eccellenza, 
ho l'onore di fare riferimento all'articolo  41,  paragrafo  2  della
Convenzione, che si basa sull'Articolo K3  del  Trattato  sull'Unione
Europea,  sull'istituzione  di  un  Ufficio   Europeo.   di   Polizia
(Convenzione Europol del  26  luglio  1995)  e  di  proporre  che  si
concordi che  i  privilegi  e  le  immunita'  necessari  al  corretto
svolgimento  dei  compiti  degli  ufficiali  di  collegamento  presso
l'Europol siano i seguenti: 
1. Definizioni 
Nel presente Accordo: 
a)  "Ufficiale  di  collegamento"  indica:  ogni  ufficiale   inviato
all'Europol in base all'Articolo 5 della Convenzione Europol; 
b) "Governo" indica il Governo del Regno dei Paesi Bassi; 
c) "autorita' dello Stato ospitante"  indica  le  autorita'  statali,
municipali o altre antorita' del Regno dei Paesi  Bassi  che  possono
essere preposte nel contesto di ed in conformita' con le leggi  e  le
consuetudini applicabili nel Regno dei Paesi Bassi; 
d) "Stato Membro" indica la Repubblica italiana; 
e) "Archivi dell'ufficiale di collegamento" indica tutti i fascicoli,
la corrispondenza, i documenti, i manoscritti, i dati su  computer  o
su altri mezzi di comunicazione,  le  fotografie,  le  pellicole,  le
registrazioni video o sonore che  appartengono  a  o  si  trovino  in
possesso dell'ufficiale di collegamento, e tutti i materiali analoghi
che, a parere unanime dello Stato membro e del Governo,  fanno  parte
degli archivi dell'ufficiale di collegamento. 
------ 
 
Direttore Generale dell'Emigrazione e 
Degli Affari Sociali 
Min. Plen. Lorenzo Ferrarin 
Ministero degli Affari Esteri 
 
2. Privilegi e immunita' 
1) Ferme restando le disposizioni del presente  Accordo,  l'ufficiale
di collegamento e i membri della sua famiglia  che  fanno  parte  del
nucleo familiare e non siano di nazionalita' olandese, godranno nel e
nei confronti del Regno dei Paesi  Bassi  degli  stessi  privilegi  e
delle  stesse  immunita'  di  cui  godono  i  membri  del   personale
diplomatico ai sensi della  Convenzione  di  Vienna  sulle  Relazioni
Diplomatiche del 18 aprile 1961. 
2) L'immunita' concessa alle  persone  di  cui  al  paragrafo  I  del
presente Articolo non coprira: 
i) le cause civili di una parte terza  per  danni,  comprese  lesioni
personali o decesso, conseguenti ad un incidente  stradale  provocato
da una qualsiasi di tali persone,  e  non  pregiudica  l'Articolo  32
della Convenzione Europol; 
ii) la giurisdizione penale e civile sugli atti svolti  al  di  fuori
dei loro compiti ufficiali. 
3) Gli obblighi degli Stati Invianti e  del  loro  personale  che  si
applicano  ai  sensi  della  Convenzione  di  Vienna  ai  membri  del
personale  diplomatico  si  applicheranno  alle  persone  di  cui  al
paragrafo 1 del presente Articolo. 
3 Ingresso, permanenza, partenza 
1) Il Governo, ove necessario, agevolera' l'ingresso, la permanenza e
la partenza dell'ufficiale di collegamento e  dei  membri  della  sua
famiglia che fanno parte del nucleo familiare. 
2) Il presente Articolo non precludera'  che  vengano  chieste  prove
ragionevoli  per  determinare  se  le  persone  che  rivendicano   il
trattamento di cui al presente  Articolo  rientrano  nelle  categorie
descritte al paragrafo I del presente Articolo. 
3) I visti che potranno essere richiesti  dalle  persone  di  cui  al
presente Articolo saranno concessi gratuitamente e il piu  celermente
possibile. 
4. Occupazione 
I  membri  della  famiglia  che  fanno  pane  del  nucleo   familiare
dell'ufficiale di collegamento e che  non  siano  in  possesso  della
nazionalita' di uno Stato Membro dell'Unione Europea saranno esentati
dall'obbligo di ottenere un permesso di  lavoro  per  la  durata  del
distacco dell'ufficiale di collegamento. 
5. Inviolabilita' degli archivi 
Gli archivi dell'ufficiale di collegamento, ovunque siano  ubicati  e
da chiunque siano tenuti, saranno inviolabili. 
6. Protezione personale 
Le autorita' dello  Stato  Ospitante,  qualora  lo  Stato  Membro  lo
richieda,  adotteranno'  tutti  i   provvedimenti   ragionevoli,   in
conformita' con le loro leggi nazionali, per garantire la sicurezza e
la protezione necessarie dell'ufficiale di collegamento; nonche'  dei
membri della sua famiglia che fanno parte del  nucleo  familiare,  la
cui sicurezza a in pericolo per via  dello  svolgimento  dei  compiti
dell'ufficiale di collegamento presso Europol. 
7. Agevolazioni e immunita' nel settore delle comunicazioni 
1) Il Governo consentira' all'ufficiale di collegamento di comunicare
liberamente e senza necessita' di un permesso speciale, per tutti gli
scopi  ufficiali,  e  proteggera'  il   diritto   dell'ufficiale   di
collegamento ad agire in tal senso. L'ufficiale di collegamento avra'
il diritto di usare  codici  ed  inviare  e  ricevere  corrispondenza
ufficiale ed altre comunicazioni ufficiali per corriere o  in  valige
sigillate che saranno oggetto degli stessi privilegi e  delle  stesse
immunita' dei corrieri e delle valige diplomatiche. 
2) L'ufficiale di collegamento, nella misura in cui cio a compatibile
con la  Convenzione  Internazionale  sulle  Telecomunicazioni  del  6
novembre 1982, godra'  per  le  sue  comunicazioni  ufficiali  di  un
trattamento non meno favorevole di  quello  concesso  dal  Regno  dei
Paesi Bassi a tutte le organizzazioni internazionali o ai govern  per
quanto riguarda le priorita' per le comunicazioni  via  posta,  cavo,
telegrafo, telex, radio,  televisione,  telefono,  fax,  satellite  o
altri mezzi. 
8. Notifica 
1) Lo Stato Membro comunchera' tempestivamente  al  Governo  il  nome
dell'ufficiale di collegamento, il  suo  arrivo  e  la  sua  partenza
definitiva, ovvero il termine del suo distacco, come pure l'arrivo  e
la partenza definitiva dei membri della sua famiglia che  fanno  pane
del nucleo familiare e; se del caso, il fatto  che  una  persona  non
formi piu' parte del nucleo familiare. 
2) Il Govemo rilascera' all'ufficiale di collegamento  ed  ai  membri
della sua famiglia che fanno parte del  nucleo  familiare  una  carta
d'identita' corredata  dalla  fotografia  del  titolare.  Tale  carta
servira' per identificare il titolare presso le autorita' dello Stato
ospitante. 
9. Composizione delle controversie 
1)  Tutte  le  controversie  fra  lo  Stato  Membro  ed  il   Governo
sull'interpretazione o l'applicazione del  presente  Accordo,  ovvero
tutte le questioni che riguardano l'ufficiale di  collegamento  o  il
rapporto fra Stato Membro e Governo, non composte in via  amichevole,
saranno rinviate alla sentenza definitiva di un tribunale composto da
tre arbitri, su richiesta dello Stato Membro o del Governo.  Ciascuna
Parte nominera un arbitro. II terzo, che fungera  da  presidente  del
tribunale, sara scelto dai primi due arbitri. 
2) Nel caso in cui una delle parti non nomini un arbitro entro i  due
mesi successivi alla richiesta dell'altra parte di provvedere a  tale
nomina, l'altra parte puo' chiedere  al  Presidente  della  Corte  di
Giustizia  delle  Comunita'  Europee  o,  in  sua  assenza,  al  Vice
Presidente, di provvedere a tale nomina. 
3) Qualora i primi due arbitri non concordino  sul  terzo  entro  due
mesi dalla data della loro nomina, l'una o l'altra delle parti  potra
chiedere al  Presidente  della  Corte  di  giustizia  delle  Comunita
Europee o, in sua assenza, al Vice Presidente, di provvedere  a  tale
nomina. 
4) Tranne nel caso in cui le parti non  concordino  diversamente,  il
tribunale decidera' il suo regolamento interno. 
5) Il tribunale adottera le sue decisioni a maggioranza dei voti.  Il
Presidente avra sl voto  decisivo.  La  sentenza  sara  definitive  e
vincolante per le Parti alla controversia. 
10. Ambito territoriale 
Per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi, il presente Accordo  si
applichera' solo alla parte europea del Regno. 
Propongo altresi' che, al momento della ricezione della Sua  conferma
scritta di quanto sopra, il presente scambio di lettere costituira un
accordo fra il Regno dei Paesi Bassi e la  Repubblica  Italiana,  che
entrera in vigore il primo giorno del mese successivo  al  giorno  in
cui le due  Parti  si  saranno  comunicate  per  iscritto  l'avvenuto
espletamento delle procedure legali per l'entrata in vigore. 
La prego di accettare,  Eccellenza,  i  sensi  della  mia  piu'  alta
considerazione. 
(F.to: Christiaan M. J. Kroner)