Art. 2.
                   Commissione elettorale centrale

  1.  Con  il  decreto  di  indizione  delle  elezioni e' nominata la
Commissione   elettorale   centrale,   presieduta  da  un  magistrato
amministrativo  o  contabile  ovvero  da  un  avvocato  dello  Stato,
designato  dal  rispettivo  organo  di  vertice, e composta da cinque
dirigenti  di prima fascia delle amministrazioni dello Stato estratti
a  sorte dalla banca dati informatica. Le funzioni di segretario sono
esercitate  da  un  dirigente di seconda fascia in servizio presso il
Dipartimento della funzione pubblica.
  2.  Con  il  decreto  di indizione delle elezioni e' individuata la
struttura  del  Dipartimento  della  funzione  pubblica alla quale e'
affidata  la  gestione  del  servizio elettorale e delle attivita' di
segreteria.
  3.  La  Commissione  ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica e le sedute sono
pubbliche.  Il  segretario  redige  il  verbale  delle  sedute  delle
attivita'  della Commissione in duplice esemplare firmato dai membri.
Una copia del verbale e' trasmessa al servizio elettorale.
  4.   In   caso   di  parita'  di  voti  nelle  deliberazioni  della
Commissione, prevale il voto del Presidente.