Art. 3. Elettorato attivo e passivo 1. Sono elettori i dirigenti di prima e seconda fascia inquadrati, alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, nei ruoli dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 1. Non hanno diritto al voto i dirigenti sospesi dal servizio per qualsiasi causa. 2. Sono eleggibili i dirigenti inquadrati, alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, nella prima fascia dei ruoli dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 1. Non sono eleggibili i dirigenti sospesi dal servizio, ovvero collocati in aspettativa per cariche elettive, od in aspettativa non retribuita.