Art. 3.
                     Elettorato attivo e passivo

  1.  Sono elettori i dirigenti di prima e seconda fascia inquadrati,
alla  data  di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni,
nei  ruoli  dei  dirigenti  delle  amministrazioni dello Stato di cui
all'articolo  1,  comma  1.  Non  hanno  diritto  al voto i dirigenti
sospesi dal servizio per qualsiasi causa.
  2.   Sono   eleggibili   i   dirigenti  inquadrati,  alla  data  di
pubblicazione  del  decreto  di indizione delle elezioni, nella prima
fascia  dei  ruoli dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato di
cui  all'articolo 1, comma 1. Non sono eleggibili i dirigenti sospesi
dal  servizio,  ovvero collocati in aspettativa per cariche elettive,
od in aspettativa non retribuita.