Art. 4.
                   Presentazione delle candidature

  1. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di
indizione  delle  elezioni,  i  dirigenti  di  prima  fascia  possono
presentare   la   propria  candidatura  alla  Commissione  elettorale
centrale,  mediante dichiarazione autografa corredata dal sostegno di
quindici dirigenti aventi diritto al voto. L'autenticita' delle firme
e'  attestata  dal candidato. La presentazione della dichiarazione di
candidatura  puo' avvenire mediante spedizione per plico raccomandato
con avviso di ricevimento.
  2.  Nei cinque giorni successivi la Commissione predispone l'elenco
delle  candidature ammesse all'elezione. L'elenco e' pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana, a cura del servizio
elettorale.  Contro  la deliberazione della Commissione e' ammesso il
ricorso   in   opposizione   entro   cinque   giorni  dalla  data  di
pubblicazione dell'elenco.