Art. 5.
                       Modalita' di votazione

  1.  L'elettore  puo' esprimere una preferenza, indicando il cognome
del  candidato  prescelto  ed  aggiungendo,  nel caso di omonimia, il
relativo  nome  e data di nascita; la scheda di votazione e' inserita
dall'elettore in apposito plico sigillato.
  2.  I  dirigenti  in servizio all'estero possono esercitare il voto
attraverso   le  rappresentanze  diplomatiche;  l'amministrazione  di
appartenenza   trasmette   all'ufficio   consolare   operante   nella
circoscrizione consolare della sede di servizio la scheda ed il plico
elettorale.   Il   plico   e'   restituito   all'ufficio   elettorale
dell'amministrazione di appartenenza.
  3.   Sono  nulle  le  schede  contenenti  piu'  nominativi,  ovvero
scritture  o  segni  tali  da  consentire, in modo inequivocabile, il
riconoscimento del voto.