Art. 5. Modalita' di votazione 1. L'elettore puo' esprimere una preferenza, indicando il cognome del candidato prescelto ed aggiungendo, nel caso di omonimia, il relativo nome e data di nascita; la scheda di votazione e' inserita dall'elettore in apposito plico sigillato. 2. I dirigenti in servizio all'estero possono esercitare il voto attraverso le rappresentanze diplomatiche; l'amministrazione di appartenenza trasmette all'ufficio consolare operante nella circoscrizione consolare della sede di servizio la scheda ed il plico elettorale. Il plico e' restituito all'ufficio elettorale dell'amministrazione di appartenenza. 3. Sono nulle le schede contenenti piu' nominativi, ovvero scritture o segni tali da consentire, in modo inequivocabile, il riconoscimento del voto.