Art. 6.
                          Uffici elettorali

  1.  Nel  termine  di  quindici  giorni  dalla data di pubblicazione
dell'elenco  delle candidature, il servizio elettorale trasmette agli
uffici  elettorali  istituiti presso le direzioni del personale delle
amministrazioni  dello  Stato,  per  le  strutture  centrali, ed agli
uffici  elettorali  istituiti  presso  gli  uffici  territoriali  del
Governo,  i  commissariati  del  Governo  per le province autonome di
Trento  e di Bolzano e la Commissione di coordinamento per la regione
Valle  d'Aosta,  per le strutture statali periferiche, l'elenco degli
elettori  in  servizio  presso  le  rispettive  amministrazioni e dei
candidati, nonche' le schede elettorali ed i plichi di votazione. Gli
uffici   elettorali   sono   istituiti,  entro  cinque  giorni  dalla
pubblicazione  delle  candidature di cui all'articolo 4, comma 2, con
provvedimento  dei  responsabili  delle  strutture  presso le quali i
medesimi uffici elettorali sono previsti.
  2. Nel giorno fissato per le elezioni l'ufficio elettorale consegna
all'elettore   la  scheda  ed  il  plico;  effettuata  la  votazione,
l'elettore restituisce il plico sigillato all'ufficio elettorale.
  3.   Entro   i  cinque  giorni  successivi  gli  uffici  elettorali
trasmettono  ai  seggi  elettorali  previsti dall'articolo 7 i plichi
ricevuti, unitamente all'elenco degli elettori e dei votanti.