Art. 7.
                        Scrutinio elettorale

  1.   Nelle  amministrazioni  centrali  dello  Stato,  negli  uffici
territoriali del Governo dei capoluoghi di regione, nei commissariati
di  Governo  per le province autonome di Trento e di Bolzano e presso
la  Commissione  di  coordinamento  per  la  regione Valle d'Aosta e'
costituito,  rispettivamente  con  decreto  direttoriale, con decreto
prefettizio  e  con  decreto  commissariale,  un  seggio  elettorale,
composto da un presidente, scelto tra dirigenti di seconda fascia, da
un segretario e da uno scrutatore scelti tra funzionari.
  2.  Il  seggio  elettorale  si  insedia  il  giorno  fissato per le
elezioni per procedere alle operazioni preliminari.
  3.  Il  quindicesimo giorno successivo alle elezioni il presidente,
verificata la corrispondenza tra il numero di votanti ed il numero di
plichi  pervenuti  dagli  uffici  elettorali,  inserisce  i plichi in
un'unica urna ed effettua lo spoglio delle schede; il segretario e lo
scrutatore   annotano  separatamente  i  voti  attribuiti  a  ciascun
candidato.
  4.  Al  termine dello scrutinio il presidente dichiara il numero di
voti ottenuto da ciascun candidato ed il risultato e' comunicato alla
Commissione elettorale centrale.
  5.  Il  verbale delle operazioni di scrutinio e' redatto in duplice
esemplare  dal  segretario,  ed  e'  firmato  in  ciascun  foglio dai
componenti  del seggio elettorale. Il verbale, unitamente alle schede
numerate,  e'  rimesso alla Commissione elettorale centrale; la copia
e' trasmessa ai rispettivi uffici previsti dal comma 1.